La decisione di costituire una società, conferendo nella stessa il proprio patrimonio, impone di seguire le regole che disciplinano l’attività di questa, trattandosi di ente che gode di autonomia patrimoniale perfetta. Non rileva con riguardo alla valutazione della regolarità dell’adempimento dei propri doveri da parte dell’amministratore nei confronti della società che i beni conferiti nella stessa fossero di esclusiva proprietà dell’amministratore e che la suddivisione delle quote societarie sia conseguenza di una ripartizione per una futura successione ma con la garanzia che la società potesse essere gestita, come meglio preferito, proprio dall’amministratore (originario proprietario di tutti i beni immobili conferiti).