In ordine al perimetro entro il quale si colloca il controllo notarile delle deliberazioni modificative dello statuto, al notaio è demandata la verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, le quali non possono che riguardare le regole del procedimento assembleare e del suo promuovimento, nonché quelle specifiche della deliberazione assunta.
In altri termini, il notaio deve verificare che la deliberazione sia imputabile all’assemblea della società; che sia stata votata dalla maggioranza determinata dagli artt. 2368 e ss. c.c. e che il suo oggetto sia lecito e possibile. Si parla di controllo di legalità formale e sostanziale che sostituisce, coincidendo per contenuto ed ampiezza, il giudizio di omologazione già svolto dal Tribunale fino all’entrata in vigore della legge n. 340 del 24.11.2000. Se è certo che il controllo non possa estendersi al merito della deliberazione, si ritiene che il controllo notarile debba comunque attestarsi come controllo di conformità della delibera rispetto alle caratteristiche essenziali delineate dalla legge. In particolare, il giudizio di conformità è volto a verificare che il contenuto della delibera sia tale da non incidere negativamente sulla conformità della struttura organizzativa della società consacrata nello statuto vigente, al tipo legale inderogabilmente voluto dal legislatore, indipendentemente dalla considerazione che si tratti di ipotesi testuale di nullità oppure annullabilità. Il controllo sostanziale di legalità deve, dunque, essere limitato ad un esame di carattere documentale, rigorosamente alieno da ogni giudicato di merito e finalizzato a verificare la conformità dell’atto al modello legale di riferimento.
Si tratta di una verifica di conformità al modello legale di riferimento che prescinde dalla tradizionale distinzione tra vizi negoziali, in termini di nullità o di annullabilità, da cui l’atto può essere affetto. Rientra nel perimetro di controllo preventivo che il notaio è chiamato ad esercitare, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge del suo procedimento formativo, avendo il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che sia a tal fine necessaria alcuna indagine extra-assembleare.
Il controllo preventivo sugli atti societari -dunque- si estende al procedimento e non si limita al contenuto dell’atto; nella medesima chiave, non può fermarsi a rilevare i soli vizi che determinano la nullità della deliberazione; e, quindi, se la si vuole guardare da un differente punto d’osservazione, deve accertare anche l’eventuale violazione di norme poste a tutela del solo interesse dei soci.