La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non è uno strumento che può essere utilizzato per l’accertamento di specifiche responsabilità individuali o comunque per risolvere motivi di controversia tra le parti contrapposte, ma piuttosto, propriamente ed esclusivamente, è diretto ad affrontare problemi attuali di gestione suscettibili di arrecare danno alla società interessata; di conseguenza, deve essere in radice esclusa ogni possibilità di ricorso a tale procedimento in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso. Inoltre, le irregolarità di gestione che possono costituire presupposto di un intervento dell’autorità giudiziaria in funzione di ripristino devono non solo arrecare danno alla società, ma anche essere gravi e attuali in quanto oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che gli amministratori avrebbero dovuto tenere e siano suscettibili di eliminazione a seguito dell’intervento del tribunale.