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Tribunale di Bari, 5 Aprile 2024

Bancarotta preferenziale: elementi e concorso nel reato

Tribunale di Bari, 5 Aprile 2024
Bancarotta preferenziale: elementi e concorso nel reato

Ai fini della configurabilità della bancarotta preferenziale, è necessaria la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori.

Con specifico riguardo al tema del concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

L’elemento oggettivo del reato di bancarotta c.d. preferenziale è rappresentato dal pagamento da parte dell’amministratore e socio unico della società in favore di un credito chirografario in presenza di una rilevantissima entità di crediti privilegiati da soddisfare prioritariamente.

Data Sentenza: 05/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Michele De Palma
Registro: RG 12701 / 2023
Allegato:
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Data: 07/03/2026
Massima a cura di: Beatrice Vignati
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