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Tribunale di Milano, 2 Luglio 2025, n. 5454/2025

Transazione e insussistenza del danno risarcibile

Tribunale di Milano, 2 Luglio 2025, n. 5454/2025
Transazione e insussistenza del danno risarcibile

Non sussiste un danno risarcibile ove il pregiudizio lamentato coincida con le obbligazioni assunte in sede di transazione, atteso che la transazione è il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite, sicché le prestazioni assunte ne costituiscono il contenuto tipico e non possono essere considerate come perdita ingiusta; diversamente, posto che ex lege lo scioglimento della transazione è possibile solo in specifiche ipotesi, far coincidere il danno con l’impegno oggetto della transazione comporterebbe la paradossale conseguenza dell’esistenza e validità di una transazione in cui una delle parti non abbia concesso nulla, con conseguente svuotamento di ogni giustificazione causale dell’accordo transattivo.

In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Data Sentenza: 02/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro: RG 42552 / 2021
Allegato:
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Data: 01/08/2026
Massima a cura di: Costanza Brighi
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