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Tribunale di Brescia, 30 Gennaio 2024

Inerzia consapevole nell’attivazione della procedura cautelare industriale e assenza di periculum in mora

Tribunale di Brescia, 30 Gennaio 2024
Inerzia consapevole nell’attivazione della procedura cautelare industriale e assenza di periculum in mora

Il fatto che la norma dell’art. 131 c.p.i. non preveda un termine per l’attivazione della procedura cautelare e che si riferisca espressamente a “violazioni in atto” o anche solo al pericolo di “ripetizione” non abilita a ritenere il tempo di reazione del tutto irrilevante o rilevante solo allorquando la condotta da inibire abbia già prodotto effetti irreversibili, tali da rendere ormai inutile l’intervento. L’inerzia, invero, pur non rilevando in quanto tale, può, in presenza di determinate circostanze, rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. La mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito è idonea ad escludere il periculum in mora, ciò a maggior ragione laddove il lasso temporale trascorso sia addirittura pari alla durata media di un giudizio di merito. Diversamente si tradirebbe la funzione stessa della tutela cautelare inibitoria, anche industriale, che è quella appunto – strumentale – di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 30/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro: RG 16020 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/06/2026
Massima a cura di: Beatrice Montagna
Beatrice Montagna

Avvocato presso Studio Legale De Vitis & Partners, specializzato in diritto societario e della crisi d’impresa. Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l’Università del Salento.

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