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Corte d'appello di Brescia, 21 Maggio 2025

Garanzia fideiussoria e inadempimento contrattuale

Corte d'appello di Brescia, 21 Maggio 2025
Garanzia fideiussoria e inadempimento contrattuale

Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato.

La cessazione della materia del contendere tra le parti di una transazione è subordinata all’allegazione e alla prova del verificarsi delle condizioni stabilite nell’accordo medesimo per la sua piena efficacia.

L’unico presupposto perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori è che egli abbia onorato in tutto o in parte il credito da lui garantito.

La domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. fondata sul presupposto dell’altrui inadempimento all’obbligo fideiussorio è infondata qualora la parte non abbia provato il proprio adempimento.

La segnalazione alla centrale rischi deve ritenersi legittima qualora derivi dall’inadempimento delle garanzie fideiussorie liberamente e validamente concesse in favore dei creditori.

Data Sentenza: 21/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Michele Stagno
Registro: RG 203 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/06/2026
Massima a cura di: Tiziana Benedetta Bandini
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