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Tribunale di Roma, 21 Luglio 2022, n. 11706/2022

Autori dei copioni televisivi: il corrispettivo onnicomprensivo non esclude il compenso per le diffusioni successive

Tribunale di Roma, 21 Luglio 2022, n. 11706/2022
Autori dei copioni televisivi: il corrispettivo onnicomprensivo non esclude il compenso per le diffusioni successive

Il diritto di comunicazione al pubblico mediante diffusione a distanza è una facoltà autonoma rispetto agli altri diritti di utilizzazione economica, e la titolarità dei diritti connessi del produttore o dell’emittente sul programma televisivo, ai sensi degli artt. 78-ter e 79 l.d.a., non va confusa con il diritto di comunicare al pubblico le opere dell’ingegno in esso contenute, che va acquisito dall’autore, direttamente o tramite l’organismo di gestione collettiva, e in ogni caso remunerato. Le facoltà trasferite si individuano secondo l’oggetto e le finalità del singolo contratto, e l’indicazione di «opera commissionata» nel bollettino di dichiarazione alla SIAE non esclude il diritto dell’autore ai compensi per le utilizzazioni successive.

Quando i contratti di commissione dei copioni prevedano, accanto al «corrispettivo onnicomprensivo» per la realizzazione di ciascuna puntata, che «restano escluse eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con SIAE», gli autori che abbiano ceduto tutti i diritti hanno diritto a un compenso separato per ogni successiva diffusione televisiva delle opere depositate, da quantificare secondo il valore al minuto delle condizioni generali di licenza SIAE, e la clausola è coerente con il principio di remunerazione adeguata e proporzionata dell’art. 107, secondo comma, l.d.a.

L’obbligo grava sull’emittente che abbia commissionato i programmi a società di produzione incaricate di acquisire i diritti dagli autori, perché l’operazione presenta i caratteri del mandato con rappresentanza e i contratti di commissione producono effetti nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1388 c.c.; l’obbligazione, legata agli sfruttamenti successivi, segue inoltre la titolarità del diritto di utilizzazione come obbligazione propter rem, e l’emittente ne risponderebbe comunque quale utilizzatore delle opere del repertorio SIAE. La mancata sottoscrizione delle licenze con la SIAE non rende illegittima la diffusione, ma impone di quantificare il compenso sulle ultime tariffe sottoscritte.

Data Sentenza: 21/07/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro: RG 50524 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/10/2026
Massima a cura di: Avv. Raffaella Gambardella
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