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Corte d'appello di Ancona, 16 Febbraio 2024, n. 283/2024

Risoluzione della permuta e azioni perite per fusione: restituzione del valore e danno da inadempimento dell’obbligo restitutorio

Corte d'appello di Ancona, 16 Febbraio 2024, n. 283/2024
Risoluzione della permuta e azioni perite per fusione: restituzione del valore e danno da inadempimento dell’obbligo restitutorio

La risoluzione del contratto di permuta ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1458 c.c. e fa sorgere un obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite, riconducibile all’indebito oggettivo, autonomo rispetto al risarcimento del danno da inadempimento già liquidato; quando la cosa da restituire, come le azioni ricevute in permuta, sia perita per la fusione per incorporazione della società emittente, l’accipiens deve corrisponderne il valore. L’accipiens è in mala fede almeno dalla notificazione della domanda di risoluzione, e se ha fatto perire il bene dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirlo risponde anche del danno da inadempimento di tale obbligo, distinto da quello che ha causato la risoluzione.

Questo danno non coincide con l’equivalente monetario del bene, ma è pari alla differenza tra il suo valore al momento in cui è perito, stimato dal consulente tecnico, e quanto già dovuto a titolo di restituzione, e può anche mancare se la differenza è negativa. La prescrizione dell’azione decorre dal verificarsi dell’evento lesivo nel suo complesso, come la sentenza d’appello che ha ordinato la restituzione o la successiva fusione che l’ha resa impossibile; gli amministratori che vi hanno concorso sono condannati in solido al pagamento per il caso in cui le società restino inadempienti.

Il danno per la mancata riconsegna del compendio immobiliare permutato spetta al solo proprietario privato della disponibilità del bene, e non alla parte che ne abbia sempre conservato il possesso materiale pur avendone perso il titolo; né la mancata restituzione delle azioni può giustificarsi come eccezione di inadempimento quando chi doveva restituirle si sia posto volontariamente nell’impossibilità definitiva di adempiere.

Data Sentenza: 16/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gianmichele Marcelli
Relatore: Cesare Marziali
Registro: RG 437 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/10/2026
Massima a cura di: Beatrice Vignati
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