Non è inadempiente l’emittente che, avendo preacquistato in esclusiva i diritti di utilizzazione televisiva di un documentario, compresa la facoltà di adattarlo alle esigenze della programmazione, ne trasmetta soltanto alcune parti, con tagli e una diversa colonna sonora, all’interno di un proprio programma di più ampio respiro, quando tali modifiche rientrino tra le facoltà acquisite in base al contratto. Né risponde verso il produttore dei costi sostenuti per acquistare dalla propria società controllata il materiale d’archivio poi non trasmesso, in mancanza di prova che ne abbia imposto l’acquisizione.
Non lede il diritto alla paternità l’indicazione del regista tra gli autori della puntata, nei titoli di testa e di coda, accanto a quello di chi abbia contribuito alla sintesi trasmessa, né è provato lo snaturamento dello spirito dell’opera. Il diritto di menzione del compositore delle musiche previsto dall’art. 48 l.d.a. spetta quando il documentario sia trasmesso integralmente come opera autonoma, e non quando alcune sue parti siano inserite in una trasmissione diversa e l’emittente ometta di indicare gli autori di tutti i brani sincronizzati, senza ingenerare equivoci sulla paternità.