La responsabilità ex art. 146 L.F. dei componenti il collegio sindacale nei confronti della società fallita, con riguardo ad un determinato affare, non risulta essere garantita dai “principali attori e beneficiati dall’operazione oggetto di contestazione” in quanto tali. E ciò nemmeno di guisa che tali soggetti fossero consiglieri di amministrazione della medesima società. In altri termini: il solo fatto di aver tratto beneficio da un negozio – ritenuto nullo, illecito e dannoso, da parte del Curatore fallimentare – non vale a fondare un titolo che legittimi la pretesa di manleva da parte dell’obbligato (tantomeno nell’ambito di un procedimento separatamente instaurato).
Ugualmente, la subordinata richiesta di accertamento di un (eventuale) concorso di responsabilità tra i medesimi soggetti, in assenza di una chiara e specifica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, non può che ritenersi priva di causa petendi.
In effetti, il presupposto per la domanda di accertamento giudiziale della natura solidale di un debito è pur sempre, ai sensi dell’art. 1299 c.c., l’estinzione dell’intera obbligazione: esso va fatto valere in giudizio, a pena di nullità della pretesa.