È legittimo il diniego di accesso opposto dall’amministratore di s.r.l. quando il socio che esercita il diritto di consultazione ex art. 2476, comma 2, c.c. deleghi all’ispezione un soggetto legato a un’impresa concorrente operante nel medesimo settore [la figlia, socia di maggioranza della società concorrente], anche dopo che la società abbia formalmente contestato tale circostanza, perché un simile esercizio del diritto, pur conforme alla forma di legge, è funzionale a scopi diversi da quelli del controllo e lede il diritto della società alla riservatezza. La questione del socio concorrente attiene, infatti, al potenziale utilizzo delle informazioni ottenute, e l’eventuale conflitto di interessi del socio non esclude in radice il diritto di controllo ma ne consente la modulazione.
Non costituisce condizione illegittima all’esercizio del diritto di controllo la richiesta della società di sottoscrivere un patto di confidenzialità che comunque assicuri al socio l’accesso alla documentazione, eventualmente con il mascheramento dei dati sensibili, perché tale patto responsabilizza il socio rispetto all’uso delle informazioni acquisite. Quando il socio rivesta anche la veste di concorrente, la società può legittimamente negargli l’estrazione di copia o chiedergli un previo impegno a non utilizzare le informazioni per fini concorrenziali.