La protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo sorge ex lege dalla data della sua pubblicazione e, una volta depositata o notificata la traduzione italiana delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 54 c.p.i., opera con effetti retroattivi da quella data, perché la traduzione non determina la nascita del diritto ma ne condiziona soltanto l’azionabilità davanti al giudice italiano. Ne consegue che integra contraffazione anche la condotta [di fabbricazione e commercializzazione] posta in essere dopo la pubblicazione della domanda e prima del deposito della traduzione.
Il diritto di esclusiva derivante dalla domanda di brevetto pubblicata è opponibile a chiunque dalla data della pubblicazione, perché la conoscibilità della domanda impone all’operatore diligente di verificare la propria libertà di attuazione; l’ignoranza della domanda da parte del contraffattore può rilevare, al più, ai fini della quantificazione del danno o dell’elemento soggettivo in sede penale, ma non esclude la configurabilità dell’illecito civile di contraffazione.
La penale prevista dall’art. 124 c.p.i. può essere disposta anche quando la violazione si sia esaurita in un solo atto [la vendita di un unico macchinario], perché essa ha la funzione di assicurare l’osservanza futura dell’inibitoria e la cessazione di ogni attività illecita.