In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa, l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente, nel senso che la vis attractiva della competenza specialistica opera soltanto in presenza di una connessione qualificata tra le cause, riconducibile alla pregiudizialità tecnica o giuridica e tale da rendere indefettibile il simultaneus processus, con esclusione delle ipotesi di connessione meramente soggettiva od occasionale. Nel caso delle controversie antitrust, la competenza della sezione specializzata attrae le domande di nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI e le connesse azioni risarcitorie, in quanto dipendenti dall’accertamento dell’intesa illecita “a monte”, ma non anche le ulteriori domande proposte nell’opposizione esecutiva fondate su autonome causae petendi, rispetto alle quali resta ferma la competenza inderogabile del giudice ordinariamente competente ex art. 28 c.p.c.
Pertanto, qualora il conflitto di competenza non riguardi l’intera controversia, bensì soltanto alcune sue componenti, il giudice cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., anche in merito alla valutazione circa la necessità o l’opportunità del simultaneus processus, non essendogli consentito disporre la separazione dei processi, così da far risorgere, in maniera parziale, la competenza che il primo giudice aveva declinato in relazione a tutta la causa.