Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il pagamento dei conferimenti non versati decorre dal momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto associativo e non dall’approvazione del bilancio sulla base del quale è operata la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2535 c.c.
Il recesso determina la perdita della qualità di socio con il perfezionarsi della relativa fattispecie, da individuarsi, secondo le diverse ricostruzioni, nel ricevimento della comunicazione di recesso da parte della società oppure nella comunicazione della sua accettazione da parte dell’organo amministrativo o nell’inutile decorso del termine previsto per il diniego. La successiva liquidazione della quota costituisce un effetto dello scioglimento del rapporto sociale e non una condizione sospensiva dell’efficacia del recesso.
La decorrenza del termine previsto dall’art. 2536 c.c. non può essere differita sino alla determinazione o al pagamento della quota di liquidazione, non essendo imposta dalla legge la compensazione tra il credito del socio alla liquidazione della partecipazione e il credito della società relativo ai conferimenti non versati. Una diversa interpretazione rimetterebbe inoltre alla società creditrice, attraverso la scelta del momento in cui sottoporre il bilancio all’approvazione, la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del proprio diritto.