Ricerca Sentenze
Tribunale di Roma, 21 Aprile 2024

Diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l.: presupposti e limiti

Tribunale di Roma, 21 Aprile 2024
Diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l.: presupposti e limiti

Ai sensi del vigente art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto “di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. In particolare, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.
L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a
fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale. Inoltre, se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 co.2 c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro: RG 9989 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/07/2026
Massima a cura di: Giulia Pedrini
logo