Il terzo è legittimato a far valere la simulazione del contratto ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c. soltanto se la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto, perché la norma non riconosce a qualsiasi terzo un interesse indistinto e generalizzato al ripristino della situazione reale.
È privo di legittimazione ad agire per l’accertamento della simulazione di successive cessioni di quote il terzo [originario titolare delle partecipazioni] al quale l’accoglimento della domanda non arrecherebbe alcun beneficio, perché determinerebbe soltanto la retrocessione delle quote in favore dei cedenti apparenti, quando egli non abbia chiesto l’accertamento della simulazione dell’atto anteriore con cui le quote sono uscite dal suo patrimonio.
La verifica della legittimazione del terzo all’azione di simulazione precede logicamente l’esame del merito; in sua assenza restano assorbite le questioni relative alla reale volontà dei contraenti e all’autenticità delle controdichiarazioni prodotte.
La domanda di accertamento della titolarità esclusiva delle quote in capo all’attore, che le abbia in precedenza cedute, presuppone l’accertamento della simulazione dell’atto di cessione da lui stipulato e va rigettata quando tale accertamento non sia stato chiesto.