Con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2289 c.c., applicabile alla s.n.c. ex art. 2293 c.c.), il socio receduto assume una posizione equiparabile a quella di un normale creditore sociale e può invocare la responsabilità solidale dei soci superstiti, convenibili, accanto alla società, anche nell’ordinario processo di cognizione al fine di prevenire, nell’eventuale e sussidiaria escussione in sede esecutiva ex art. 2304 c.c., possibili eccezioni di inopponibilità del giudicato; i soci superstiti, in tale ipotesi, non sono litisconsorti necessari.
La legittimazione passiva dei soci superstiti è diretta quando l’infruttuosità della previa escussione del patrimonio sociale è posta in relazione a posizioni debitorie degli stessi soci verso la società per prelievi indebitamente effettuati. Si determinano allora i presupposti di un’azione surrogatoria, nella quale sono litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 2900, comma 2, c.c., la società debitrice e i soci superstiti suoi debitori.
Provato il prelievo del socio dai conti correnti sociali, è onere del prelevante dimostrare la destinazione delle somme prelevate a finalità conformi allo scopo sociale.
È inammissibile per novità ex art. 345 c.p.c. la deduzione, introdotta solo in appello, che introiti affluiti direttamente sul patrimonio personale dei soci superstiti, senza traslazione dai conti sociali, siano conseguenza di attività svolta in nome e per conto della società in violazione del divieto di concorrenza.