È nulla per difetto di novità e per malafede la registrazione, da parte dell’ex socio accomandatario, del marchio identico al segno usato da anni dalla società come distintivo della propria testata giornalistica on line, quando il preuso abbia acquisito una notorietà non meramente locale, desumibile dal numero e dalla provenienza nazionale ed estera degli accessi al sito, e la domanda di registrazione sia stata depositata pochi giorni dopo il recesso dalla società e seguita da richieste di compenso per l’uso del segno. La nullità colpisce la registrazione nella classe che comprende l’attività editoriale e non quella relativa a prodotti del tutto estranei a tale attività.
È irrilevante che l’ex socio abbia ideato graficamente il segno, perché l’art. 12 c.p.i. tutela il legittimo utilizzatore e il marchio di fatto usato dalla società appartiene a quest’ultima, soggetto distinto dalle persone fisiche dei soci.
La domanda di nullità della registrazione di un marchio contiene implicitamente l’accertamento della titolarità del diritto anteriore in capo all’attore, ed è proponibile dall’affittuario dell’azienda quale avente causa del titolare del marchio di fatto ai sensi dell’art. 122, comma 2, c.p.i.