Un manufatto collocato presso la sede dell’impresa [recinzione del porticato di una cantina] può astrattamente costituire segno distintivo, come insegna o come marchio di fatto, quando sia dotato della necessaria capacità distintiva. Il titolare del marchio figurativo registrato dopo l’installazione del manufatto altrui può opporre il preuso del segno come marchio di fatto, provato dalla sua costante utilizzazione anteriore quale emblema dell’azienda, sicché è infondata l’eccezione di difetto di novità del marchio fondata sulla sola anteriorità del manufatto rispetto alla registrazione.
Il giudizio di confondibilità va condotto in via globale e sintetica, raffrontando il segno contestato con il ricordo del marchio anteriore; anche quando entrambi raffigurino in forma stilizzata il medesimo soggetto [i rami di un albero], il rischio di confusione è escluso se differiscono proprio gli elementi che caratterizzano il marchio rispetto ad altre raffigurazioni dello stesso soggetto [la disposizione e lo spessore dei rami].