Quando le scritture contabili siano mancate per anni o siano state tenute in modo così irregolare da non consentire la ricostruzione dei netti patrimoniali, il danno nell’azione di responsabilità del curatore contro l’amministratore può essere liquidato, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., in misura pari alla differenza tra passivo e attivo accertati nella procedura, se l’amministratore non allega circostanze idonee a dimostrare che debba rispondere soltanto di una parte del deficit [prosecuzione dell’attività per anni nonostante la crisi, senza deposito dei bilanci, con cessione dei beni a una società dei familiari e pagamenti preferenziali].
In tal caso l’amministratore risponde anche del debito d’imposta della società, e non soltanto di sanzioni e interessi, quando la prolungata prosecuzione dell’attività nonostante la crisi e i pagamenti preferenziali ad altri creditori abbiano determinato l’aggravamento della posizione debitoria verso l’Erario.