Il committente è titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa perché la controparte possa sfruttarne economicamente i risultati, mentre all’autore spettano i diritti morali. Tali diritti sorgono direttamente in capo al committente quale effetto naturale del contratto d’opera professionale, salvo patto contrario, e non trova perciò applicazione l’art. 110 LdA, perché non ha luogo un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti; la titolarità dei diritti resta inoltre estranea alle contestazioni sul compenso dovuto al prestatore d’opera [progetti di variante al piano regolatore generale e di piano urbanistico di dettaglio predisposti da professionisti incaricati verbalmente dalla società proprietaria dell’area, depositati presso il Comune con l’indicazione della società quale committente; compenso rimasto non pagato].
Le dichiarazioni con cui il resistente, dopo la notifica del ricorso cautelare, comunichi di non volersi opporre all’utilizzo dell’opera da parte del ricorrente non fanno venir meno l’interesse ad agire né il periculum in mora, perché si tratta di mere dichiarazioni unilaterali suscettibili di essere riviste [resistenti che in precedenza si erano dichiarati titolari dei diritti sui progetti con comunicazioni indirizzate all’amministrazione comunale chiamata ad approvarli]. Il periculum non è escluso neppure dal tempo trascorso da tali rivendicazioni, quando nel frattempo le parti abbiano discusso dell’operato e dei compensi dei professionisti e il ricorrente non abbia mai riconosciuto in capo a loro la titolarità dei diritti [circa nove mesi fra le comunicazioni al Comune e il deposito del ricorso].