Contrasta con i principi dell’ordinamento il riconoscimento di efficacia a un vincolo negoziale, assunto dal cessionario di partecipazioni sociali, a non trasferire la sede operativa della società per un periodo indeterminato o comunque eccedente la normale prospettiva di operatività del progetto industriale che lo giustificava [impegno assunto nel 2006 a mantenere la sede operativa «finché» i cedenti e i loro figli fossero rimasti soci]. Venuti meno il presupposto imprenditoriale e il peso della partecipazione dei cedenti, ridotta a misura esigua, il loro interesse meramente individuale recede di fronte a quello dell’impresa alla riorganizzazione per la salvaguardia della continuità aziendale.
L’impegno assunto dal cessionario di partecipazioni nei confronti delle persone fisiche cedenti non può essere fatto valere dalla società da esse partecipata, soggetto giuridico distinto dai soci; né, dopo la fusione per incorporazione della società ceduta nella cessionaria, può essere invocato quanto alla sede operativa della società incorporata, se il progetto di fusione nulla abbia previsto al riguardo.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, la domanda di adempimento della clausola del contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali con cui il cessionario si sia impegnato a mantenere la sede operativa della società ceduta in un determinato luogo, anche se la parte resistente la ricolleghi al recesso da un contratto di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività, perché la competenza si determina in base al contenuto della domanda ai sensi dell’art. 10 c.p.c., indipendentemente dall’esito del giudizio.