Il procedimento di descrizione disciplinato dagli artt. 129 Cpi e 162 LdA è una misura di carattere istruttorio connotata da vocazione cautelare, nella quale il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Le questioni sulla titolarità dei diritti patrimoniali sull’opera che non depongono in modo univoco per l’esistenza o per la mancanza del diritto in capo al ricorrente vanno perciò affrontate nel giudizio di merito a cognizione piena e non giustificano la revoca della descrizione già eseguita [software realizzato dal socio e amministratore della società ricorrente, poi uscito dalla compagine sociale; controverse l’applicabilità dell’art. 12 bis LdA all’amministratore e la rilevanza della mancanza di un contratto di trasferimento dei diritti ai sensi degli artt. 2581 c.c. e 110 LdA].
In sede di conferma o revoca della descrizione si valuta unicamente la pertinenza del materiale acquisito, perché la sua rilevanza probatoria e le conclusioni del consulente tecnico sull’originalità delle opere poste a confronto attengono al merito della controversia; non è quindi necessario, in tale sede, integrare la consulenza né valutarne gli esiti.
Nel procedimento di descrizione il periculum in mora va valutato in relazione al pericolo che la prova venga dispersa nel tempo occorrente per giungere all’accertamento nel giudizio ordinario. La conoscenza risalente di una possibile sottrazione di informazioni non integra una tolleranza idonea a escluderlo quando il titolare abbia acquisito consapevolezza della condotta del concorrente solo in seguito, e la stessa natura della prova da acquisire può rendere concreto il rischio di dispersione [titolare consapevole dal 2021 della possibile sottrazione di informazioni da parte dell’ex amministratore, ma informato solo nel 2024, tramite un cliente, dell’adozione da parte della concorrente di un sistema di report identico].