Il socio escluso dalla cooperativa edilizia che continui a occupare l’alloggio sociale già assegnatogli in godimento è tenuto a corrispondere, per il periodo successivo all’esclusione, un’indennità di occupazione in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo; l’indennità è correttamente commisurata al canone di godimento pattuito nel contratto di assegnazione [esclusione per morosità nel pagamento del canone, deliberata dal consiglio di amministrazione e mai impugnata; socia esclusa contumace].