Non può essere chiesto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. l’annullamento di un contratto, perché tale effetto costitutivo può derivare soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che lo pronuncia e la tutela cautelare può unicamente salvaguardare l’effetto esecutivo della futura decisione, ad esempio anticipandone gli effetti restitutori o assicurando una tutela conservativa [cessione della posizione contrattuale di affittuario di ramo d’azienda stipulata, in nome della società ricorrente, da un soggetto che si era autonominato amministratore unico senza averne il potere].
È generica, e non può essere accolta, la domanda cautelare con cui si chiede al giudice di disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia più idoneo a eliminare il pregiudizio, perché non compete al giudice individuare le misure da adottare a tutela del diritto azionato e ogni provvedimento emesso in accoglimento di tale domanda sarebbe viziato da ultrapetizione.