La doglianza relativa all’omessa informazione, ove genericamente dedotta, non giustifica l’annullamento della deliberazione qualora, avuto riguardo all’oggetto delle decisioni, l’omessa informazione non risulti aver comportato l’assunzione di una deliberazione in contrasto con l’interesse della società e il socio non abbia indicato quale informazione a lui negata sarebbe stata tale da consentirgli una diversa condotta nel corso dell’assemblea.
Le ragioni poste alla base delle dimissioni di un consigliere di amministrazione non sono di per sé sindacabili.
Ai fini della validità della deliberazione è irrilevante il fatto che la quota sia stata pignorata per un debito personale del socio verso un soggetto terzo; ove al momento della deliberazione non sia stato ancora nominato un custode della quota pignorata, il socio può esercitare personalmente il diritto di voto.