Ai fini della convalidazione del marchio posteriore registrato ai sensi dell’art. 28 c.p.i., la conoscenza effettiva dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, che non può essere meramente potenziale, può essere provata per presunzioni gravi, precise e concordanti e desunta dalla conoscenza acquisita dalla rete di vendita dell’impresa titolare o licenziataria [responsabile commerciale, legato da parentela al vertice aziendale, che nelle riunioni con gli agenti discuteva le strategie verso il marchio posteriore come concorrente], imputabile all’impresa e al legale rappresentante che riceve i flussi informativi della propria struttura commerciale.
La domanda di nullità del marchio dell’Unione europea può essere proposta davanti al tribunale dei marchi dell’Unione europea soltanto in via riconvenzionale nell’azione di contraffazione, ai sensi degli artt. 59, 60 e 127, comma 2, del Reg. (UE) 2017/1001, sicché è inammissibile la domanda di nullità proposta in via principale dal titolare del marchio anteriore.