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Tribunale di Napoli, 28 Gennaio 2026, n. 1312/2026

Musica d’ambiente negli esercizi commerciali, penali SIAE e IVA sui compensi per diritti d’autore

Tribunale di Napoli, 28 Gennaio 2026, n. 1312/2026
Musica d’ambiente negli esercizi commerciali, penali SIAE e IVA sui compensi per diritti d’autore

La SIAE che agisce per la riscossione dei compensi dovuti per la diffusione di opere musicali [musica di sottofondo in negozi di abbigliamento] non può cumulare al compenso tariffario una somma a titolo di penale o di risarcimento forfettario ai sensi dell’art. 158 l. 633/1941 senza allegare e provare un pregiudizio ulteriore, quale uno sfruttamento eccedente l’ordinario ambito di utilizzazione, un vantaggio economico dell’utilizzatore suscettibile di retroversione o un danno non patrimoniale, perché il prezzo del consenso costituisce il parametro minimo del lucro cessante e la corresponsione del compenso è integralmente satisfattiva, sicché la sommatoria delle due voci determinerebbe un’indebita duplicazione risarcitoria.

I compensi per la diffusione di musica di sottofondo in un esercizio commerciale sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. 633/1972, perché la deroga relativa alle opere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale va interpretata restrittivamente e la mera fruizione ambientale dell’opera, priva di contenuto promozionale diretto e accessoria all’attività di vendita, non costituisce pubblicità commerciale.

Nell’opposizione all’esecuzione fondata sull’attestato di credito della SIAE previsto dall’art. 164 l. 633/1941 grava sull’opponente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa, compresa l’inclusione dell’esercizio nella licenza centralizzata stipulata dal franchisor [punto vendita non compreso nell’elenco allegato alla licenza]; il verbale di accertamento degli ispettori SIAE fa piena prova fino a querela di falso della presenza e del funzionamento degli impianti di diffusione sonora, sicché la generica deduzione che parte degli altoparlanti si trovi in locali chiusi al pubblico [magazzino al piano interrato] non basta a escluderli dal calcolo dei compensi.

Data Sentenza: 28/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Arminio Salvatore Rabuano
Registro: RG 26680 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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