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Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di concorrenza sleale
Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale – per imitazione servile, per copia “a...

Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

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Insegna patronimica: il giudice può disporre l’eliminazione del cognome dall’insegna successiva
L’insegna è segno distintivo del luogo in cui l’imprenditore svolge la sua attività ed acquisisce particolare importanza nelle imprese in...

L’insegna è segno distintivo del luogo in cui l’imprenditore svolge la sua attività ed acquisisce particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clientela, assumendo, quindi, rilevanza eminentemente locale, come rilevanza eminentemente locale assume il conflitto tra insegne, in quanto idoneo a creare confusione in ambito locale, ovvero ove si produce l’incontro tra imprenditore e cliente che possa essere sviato.

In tema di conflitto tra insegne confondibili, non può avere rilevanza la questione della legittima coesistenza tra segno preusato in ambito meramente locale e segno registrato in ambito nazionale o la cui notorietà qualificata sia stata acquisita nel medesimo ampio contesto territoriale in ragione dell’uso continuativo e significativo di esso, questione rilevante, invece, nel caso di conflitto tra marchi.

L’insegna deve reputarsi privativa industriale non titolata, secondo il disposto dell’art. 1 D.Lgs. n. 30/2005, con il conseguente compendio di tutele, anche cautelari, approntate dal diritto industriale, oltre che dagli artt. 2564 comma 1 cc e 2568 cc. Consegue che il periculum in mora deve essere valutato secondo la disciplina dell’art. 131 D.Lgs. n. 30/2005, essendo rivolta la richiesta a far cessare la condotta illecita confusoria, pur secondo le modalità specificamente previste dall’art. 2564 comma 1 cc, ovvero mediante imposizione di integrazione o modificazione dell’insegna interferente, od anche con la totale eliminazione del cognome confondibile.

In caso di conflitto tra insegne patronimiche, ove il cognome costituisca cuore del segno, il Giudice può anche disporre la totale eliminazione del cognome confondibile dall’insegna usata per seconda.

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La tutela del marchio di fatto
Alla tutela del marchio di fatto offerto dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs....

Alla tutela del marchio di fatto offerto dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1, n. 1 e n. 3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l'utilizzato esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell'attività di concorrenza sleale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il cd preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, "il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del R. D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione (ex multis Cass. Civ., sez. I 20 maggio 2016, n. 10519; Cass. civ. sez. I 2 novembre 2015, n, 22350)"

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La tutela dei beni immateriali tra corpus mysticum e mechanicum e numerus clausus
I beni immateriali giuridicamente rilevanti sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi quindi un numero chiuso [sulla scorta del presente...

I beni immateriali giuridicamente rilevanti sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi quindi un numero chiuso [sulla scorta del presente principio di diritto il Tribunale, reputando che il cd. “documento unico di valutazione dei rischi” o “Duvri” di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 non sia riconducibile, come tale, tra i beni immateriali contemplati dal c.p.i., ha rigettato le domande dell’attrice, la quale aveva lamentato l’illecito utilizzo, da parte della convenuta, del cd. “corpus mysticum” del proprio Duvri].

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Qualificazione della domanda ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate e sfruttamento di beni immateriali
Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in...

Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996). Gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa così come formulata

in atto di citazione, e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie fattuale oggetto del giudizio sia stata o meno correttamente sussunta da parte attrice nella fattispecie normativa invocata nella causa petendi in concreto enunciata, ed a prescindere altresì dal fatto che successivamente parte attrice abbia parzialmente rettificato la causa petendi.

Un modello contrattuale è un bene immateriale e non materiale, in quanto l’oggetto dell’attività ideativa non consiste nella realizzazione di un documento fisico ma nell’ideazione intellettiva di un modello (cosiddetto corpus mysticum) poi trasfuso in un supporto cartaceo (cosiddetto corpus mechanicum). Tale modello ha invero una sua consistenza (di tipo immateriale, o meglio di tipo concettuale e intellettuale) che prescinde dal supporto materiale sul quale è trascritto e si distingue da esso. (Nel caso di specie trattavasi di modello di DUVRI).
I beni immateriali giuridicamente rilevanti in ambito aziendale sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi un numero chiuso. Esclusa, quindi, l’applicazione della normativa sul diritto d’autore e della normativa sulla concorrenza (per espressa dichiarazione di parte attrice) ed esclusa pure l’applicazione della normativa posta a tutela dei beni immateriali dal c.p.i., l’utilizzo da parte del convenuto di un modello contrattuale identico a quello elaborato dall’attore non può essere considerato illecito in quanto non si pone in violazione di alcuna norma giuridica ritualmente azionata.

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Funzione individualizzante della forma esterna di un prodotto e imitazione servile
Nell’ambito di tutela degli “altri segni distintivi” ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è...

Nell'ambito di tutela degli "altri segni distintivi" ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è idoneo ad assumere funzione individualizzante, compresa la forma esterna di un prodotto, se essa sia tale da indurre i consumatori a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. (altro…)

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Concorrenza sleale confusiva e capacità distintiva del prodotto
L’art. 2598, n. 1), c.c. garantisce una protezione contro la concorrenza sleale c.d. confusoria per imitazione a segni distintivi “atipici”...

L’art. 2598, n. 1), c.c. garantisce una protezione contro la concorrenza sleale c.d. confusoria per imitazione a segni distintivi “atipici” quali sono le caratteristiche estetiche di un prodotto, anche in difetto di registrazione del marchio, purché la c.d. forma-prodotto in questione, oltre a non essere una conseguenza necessitata di esigenze tecnico-funzionali, soddisfi i requisiti di originalità (dovendo cioè rappresentare una soluzione estetica non comune) e di capacità distintiva (i.e. idoneità della forma a ricondurre un prodotto a una specifica impresa produttrice). (altro…)

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Legittimità dei marchi collettivi non registrati
Deve riternrsi piena la legittimità dei marchi collettivi ancorché non registrati, non essendo ricavabile alcun limite contrario da da nessuna...

Deve riternrsi piena la legittimità dei marchi collettivi ancorché non registrati, non essendo ricavabile alcun limite contrario da da nessuna disposizione di legge o da (altro…)

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