A differenza degli accordi che costituiscono una violazione della disciplina eurounitaria a tutela della concorrenza (in prima battuta, cioè, degli artt. 101 e 102 del TFUE), gli accordi stipulati a valle di un c.d. aiuto di Stato incompatibile con la relativa disciplina (e cioè, in prima istanza, con l’art 107 del TFUE) non sono – in linea di principio – invalidi o inefficaci perché questa seconda disciplina mira a sanzionare solamente gli atti (direttamente o indirettamente) riferibili allo Stato e non anche gli accordi stipulati in seguito e sul presupposto di questi (c.d. efficacia verticale e non orizzontale della sanzione avverso agli aiuti di Stato).
Gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il mercato Comune, sotto qualsiasi forma vengano effettuati, nella misura in cui (altro…)
Un comportamento astrattamente lecito può, in taluni casi, costituire una condotta ingiustificatamente discriminatoria e comportare abuso di posizione dominante in virtù (altro…)