In caso di comproprietà di quota di società a responsabilità limitata, i diritti dei comproprietari competono esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari secondo le regole degli artt. 1105 e 1106 c.c. e non possono essere esercitati disgiuntamente e in via individuale e potenzialmente divergente dai singoli comproprietari. Si tratta di un caso di rappresentanza necessaria, in cui i poteri rappresentativi sono attribuiti al soggetto designato dai comproprietari.
Dall’investitura del rappresentante comune derivano due distinti rapporti, l’uno interno, tra comproprietari e rappresentante comune e l’altro, esterno, tra rappresentante comune e società, con applicazione dei principi generali in tema di mandato. Ne deriva che la violazione, da parte del rappresentante comune, delle istruzioni impartitegli dai coazionisti sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall’altro, potrà essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato.
I contitolari di quota sociale diversi dal rappresentante comune non sono legittimati ad impugnare la delibera assunta con il voto del rappresentante comune.
E' invalida la delibera di s.r.l. per difetto di quorum costitutivo previsto dallo statuto nell'ipotesi in cui, in presenza di un legittimo rappresentante comune della comunione ereditaria, tale rappresentante (altro…)
In caso di comproprietà della partecipazione, che si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, si deve procedere alla nomina di un rappresentante comune dei comproprietari (ex artt. 2347, primo comma c.c. e 2468, u.c., c.c.) al fine di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti e di individuare un unico interlocutore con la società. (altro…)
In tema di sospensione dell’esecuzione di delibere assembleari impugnate, la sussistenza del requisito del periculum in mora di cui all’art. 2378, 4° comma, c.c. - a differenza del previgente art. 2378 c.c. in cui si faceva riferimento ai ‘gravi motivi’ – implica una valutazione comparativa tra l’irreparabilità del pregiudizio che potrebbe subire il ricorrente dall’esecuzione (e/o permanente efficacia) del la deliberazione impugnata e il pregiudizio che viceversa potrebbe subire la società, (altro…)