In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si voglia eccepire l'inesigibilità di un credito per postergazione al pagamento degli altri creditori ex art. 2467 c.c., è onere dell'opponente rilevare nella prima difesa giudiziale la circostanza che il finanziamento è stato concesso dal socio nelle specifiche circostanze economico-finanziaria indicate dal comma 2 del medesimo articolo, essendo ininfluente in causa l'eventuale rilievo fatto al riguardo dal giudice istruttore.
La deliberazione assembleare, o comunque la decisione dei soci, relativa all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del cessato amministratore o liquidatore costituisce un presupposto di procedibilità dell’azione che, potendo essere verificata anche d’ufficio dal giudice, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia che definisce il giudizio. (altro…)