L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità deve essere deliberato, anche nelle società a responsabilità limitata, dall’assemblea dei soci. L’autorizzazione assembleare, dunque, si pone come requisito necessario per attribuire al legale rappresentante della società la legittimazione processuale e la volontà dei soci deve necessariamente essere espressa mediante una deliberazione da assumersi nell’assemblea in sede ordinaria (art. 2364, co. 1 n. 4, c.c.), non essendo ammesse forme equipollenti.
L’azione sociale di responsabilità si configura, per consolidata giurisprudenza, come un’azione risarcitoria di natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del depauperamento cagionato dalla cattiva gestione degli amministratori e dalle condotte da questi posti in essere in violazione degli obblighi gravanti in forza della legge e delle previsioni dell’atto costitutivo, ovvero dell’obbligo generale di vigilanza o dell’obbligo di intervento preventivo e successivo. E' onere della parte attrice allegare l’inadempimento sussistente in capo all’amministratore degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall’atto costitutivo, nonché discendenti dal generale obbligo di vigilanza al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi.
La condotta dell’amministratore di s.r.l., equiparata per tale aspetto ai doveri che devono connotare il contegno degli amministratori di s.p.a., deve informarsi alla diligenza richiesta per la natura dell’incarico ed alle specifiche competenze del settore; trattasi, dunque, della speciale diligenza richiesta, ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, al professionista e non, come previsto nei tempi precedenti alla riforma del diritto societario entrata in vigore il’1.1.2004, alla generica diligenza del mandatario.
Giova precisare che, ai fini della risarcibilità del danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore nei termini summenzionati, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto, che si estrinsechi nel depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, nonché nella possibilità di ricondurre detta lesione alla condotta dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico.
La ripartizione dell’onere probatorio attribuisce alla parte attrice l’obbligo non solo di allegare l’inadempimento - nel caso di specie l’acquisto della società identificato come operazione antieconomica per la società e, dunque, lesiva del dovere di diligenza che impegna l’amministratore nei confronti della società stessa - ma anche l’onere di allegare e provare l’esistenza di un danno concreto, causalmente connesso alla condotta dell’amministratore.
La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare la risoluzione del contratto.
Le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale, e in particolare quelle di un mandatario brevettuale, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento dell’attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c.
L’obbligazione consistente nella stessura e nel deposito di un brevetto da parte di un mandatario brevettuale può comportare la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovendo essere affrontate questioni nuove, particolarmente complesse, le cui criticità si manifestano anche per i professionisti del più alto livello. In tale specifico campo la responsabilità del professionista è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave.
Per il corretto esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di s.r.l., la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova previa conferente indicazione, l’inadempimento - da parte dell’amministratore - degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall’atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, avendo riguardo alla diligenza desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori - e quindi l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte di costoro - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi. [Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata ad elencare le condotte omissive ed ostruzionistiche poste in essere dall'amministratore convenuto, ma ha del tutto omesso di provare i danni che dalle stesse sarebbero derivati alla società].
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell'art. 146 L.F., così come riformulato dall'art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. (altro…)
Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt. 2392 e 2393 c.c.) la quale abbia ad oggetto il ristoro dalle conseguenze pregiudizievoli derivate alla società da un contenzioso avente avuto ad oggetto un contratto stipulato dall’amministratore stesso allorquando, essendo oggetto del sindacato giudiziale la modalità con cui egli abbia proceduto a concludere il contratto, la condotta tenuta e le scelte effettuate nella fase patologica del rapporto contrattuale con la controparte, le scelte dell’amministratore non risultano ex ante irragionevoli né eccessivamente rischiose per la società essendo decisioni sostenute da un’adeguata informazione risultante anche dalla previa consultazione con il legale della società e con gli altri consiglieri di amministrazione, nonché da una forte ragione economica, maggiormente tutelante gli interessi della società. (altro…)
Nell'ambito della autonomia contrattuale delle parti, è pacifica la facoltà delle stesse di modificare, il contenuto dei propri accordi, per i quali non sia prescritta la forma scritta ad substantiam.
L’omissione di informazioni relative all'inadempimento rispetto al pagamento di alcune rate del prezzo di cessione di una res, (altro…)
Nel giudizio cautelare introdotto dal Fallimento di una s.r.l., avverso il liquidatore della società, già Amministratore Unico della stessa, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori e sui liquidatori, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente (altro…)
In una srl anche la società è legittimata all'esecizio dell'azione sociale di responsabilità. La circostanza che, in base al terzo comma (altro…)
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 2287 c.c. (altro…)