L’estinzione del processo deve essere dichiarata con Sentenza del Collegio, ove la dichiarazione di rinuncia ed accettazione ex art. 306 c.p.c. intervenga dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, come si desume dall’art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Il giudice, qualora accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ex art. 169 c.p.c. senza renderlo nuovamente reperibile al momento della decisione, ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti, essendo tenuto (altro…)
L’ammontare del compenso dell’amministratore stabilito dall’assemblea dei soci non è, in quanto tale, sindacabile dal giudice, salvo si dimostri che la decisione della maggioranza esula i confini della discrezionalità imprenditoriale, essendo rivolta al perseguimento di interessi extra-sociali. (altro…)