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Opera dell’ingegno realizzata nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato: i diritti spettano ab origine al committente
Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore,...

Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato

Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.

I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.

L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.

Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.

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Diritti d’autore e rapporto di lavoro: il confine tra titolarità dell’opera e compenso per l’utilizzo
Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario,...

Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario, la titolarità dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore (ossia il software), la banca dati e il disegno industriale creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni. Anche se la legge sul diritto d’autore fa riferimento esclusivo a queste tre categorie di opere, la giurisprudenza estende le menzionate a tutte le opere dell’ingegno realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed anche in materia di contratto di lavoro autonomo che veda il committente acquistare i diritti sulle opere realizzate dal collaboratore nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne i economicamente i risultati e non, invece, quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull’esemplare dell’opera.

Quando l’opera viene realizzata su commissione o su adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

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Diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione e mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente
Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato,...

Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, mentre i relativi diritti morali spettano all’autore. Tale conclusione deriva dall’applicazione estensiva degli art. 12-bis e 12-ter LdA, espressamente riferiti al rapporto di lavoro subordinato.

I diritti patrimoniali su di un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.

L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove si aderisse alla tesi minoritaria dell’acquisto a titolo derivativo del diritto da parte dal committente. Infatti, anche in questo caso il mero inadempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo non determina ex lege la risoluzione del contratto e la restituzione all’autore del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera.

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Titolarità dei diritti su un’opera di design creata da dipendenti
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto,...

La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora (altro…)

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Tutela delle opere del disegno industriale e valore artistico
Il valore artistico previsto dall’art. 2, co. 1, n. 10 l.d.a. come requisito per la tutela delle opere del disegno industriale colloca...

Il valore artistico previsto dall'art. 2, co. 1, n. 10 l.d.a. come requisito per la tutela delle opere del disegno industriale colloca la soglia di tale tutela a un livello più elevato rispetto a quelle richiesto per la registrazione del disegno o del modello e deve essere rilevato nella maniera più oggettiva possibile, mediante la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare (altro…)

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Diritto d’autore ed elaborazione creativa di opera architettonica. Conseguenze della violazione del diritto morale
Costituiscono violazione dei diritti garantiti dall’art. 4 l.d.a. all’autore dell’opera (anche architettonica) tanto la contraffazione – nella quale deve intendersi...

Costituiscono violazione dei diritti garantiti dall’art. 4 l.d.a. all’autore dell’opera (anche architettonica) tanto la contraffazione – nella quale deve intendersi inclusa la riproduzione dei tratti essenziali dell’opera in quella successiva, anche in presenza di differenze di dettaglio –, quanto l'elaborazione creativa della stessa. (altro…)

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Opere dell’ingegno e titolarità in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali e morali d’autore
Il diritto patrimoniale d’autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto...

Il diritto patrimoniale d'autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto - a titolo originario -  del diritto d'autore, ossia la creazione dell'opera dell'ingegno presuppone normalmente una persona fisica, si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata  dal lavoratore dipendente nell'espletamento delle proprie mansioni, essendo questa espressione di un principio generale del nostro ordinamento (art. 64 c.p.i.). (altro…)

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Sfruttamento economico dell’opera del collaboratore
In applicazione analogica degli artt. 12 bis e ter l.d.a., è configurabile un principio generale anche in materia di contratto...

In applicazione analogica degli artt. 12 bis e ter l.d.a., è configurabile un principio generale anche in materia di contratto di lavoro autonomo (altro…)

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Il diritto d’autore nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo
In analogia con gli artt. 12 bis e ter della l.d.a., che prevedono che l’opera realizzata dal lavoratore dipendente, nell’esercizio...

In analogia con gli artt. 12 bis e ter della l.d.a., che prevedono che l’opera realizzata dal lavoratore dipendente, nell'esercizio delle sue mansioni, appartenga al datore di lavoro, si può ricavare il principio generale per cui (altro…)

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