Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l'art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell'atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall'art. 2725 c.c. della perdita incolpevole del documento.
La consegna di alcuni brevi racconti da parte dell'autore che ha stipulato con la casa editrice un contratto di edizione per opera da creare non esclude l’inadempimento contrattuale, tutelabile con l’azione risarcitoria e restitutoria, dovendosi procedere a tal fine a una valutazione comparativa delle caratteristiche delle opere già pubblicate con la medesima casa editrice e gli importi convenuti. (altro…)
In un contratto di licenza di diritti di trasmissione di serie televisive, l’eccezione di invalidità per contrarietà all’art. 120 l.d.a. di una clausola life of series o run of series, in virtù della quale il licenziatario di diritti di trasmissione di serie televisive assume l’obbligo di acquistare tutte le serie prodotte nelle stagioni successive alla prima, è palesemente (altro…)
Lo standard di valutazione dell’(in)adempimento da parte dell’editore all’obbligo, assunto in forza di un contratto di edizione, di riprodurre l’opera «secondo le buone norme della tecnica editoriale» deve essere parametrato – anche per quanto attiene agli aspetti qualitativi della riproduzione grafica e figurativa – al livello editoriale dell’opera stessa, sia sotto un profilo oggettivo (: destinazione e carattere scientifico dell’opera; prestigio della collana di collocazione) sia (altro…)