La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.
La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.
Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.
Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.
L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.
L’equo premio in favore del dipendente-inventore si caratterizza per il suo carattere straordinario in una controprestazione avente natura indennitaria che si fonda sul presupposto che il datore di lavoro si sia giovato di un effetto competitivo rispetto ai propri concorrenti sul medesimo mercato, rispetto al quale il dipendente inventore può derivare una forma di partecipazione in relazione alla redditività apportata dall’invenzione stessa in favore dell’azienda. A tal riguardo deve confermarsi l’utilità del ricorso alla cd. formula tedesca, in base alla quale appare possibile giungere alla determinazione di un valore di tale indennità che rimane comunque caratterizzata dalla sua natura intrinsecamente equitativa.
Il primo fattore rilevante della formula tedesca è il valore dei brevetti di cui è causa, individuato nella somma dei margini di utile maturati e maturandi fino alla scadenza di essi.
Tale valore è desumibile dai ricavi conseguiti dai singoli brevetti (e cioè dai relativi prodotti), posto che seppure la liquidazione dell’equo premio debba svolgersi in via sostanzialmente equitativa, tuttavia non potrebbe prescindersi dall’identificare una base di partenza di valori per quanto possibile aderente alla reale estensione della commercializzazione svolta e di quella verosimilmente attendibile per il tempo di sfruttamento residuo per quei brevetti ancora in vigore. Per ciò che attiene al margine di utile conseguito (e conseguibile) su detti ricavi, in caso di mancanza di documentazione certa è possibile applicare la cd. 25% rule - regola empirica, dedotta dall’esperienza dei professionisti nel campo del licensing, che rileva che i tassi di royalty tenderebbero statisticamente a concentrarsi su valori collocati attorno al 25% dell’utile riferibile ai prodotti brevettati.
Il valore ottenuto deve essere corretto e ridotto applicando il cd. Fattore C (abbattimento a scaglione del valore più elevato) e il fattore R (dalla somma innanzi ottenuta deve essere corrisposta al dipendente inventore una percentuale compresa fra il 12,5% e il 33%, con la precisazione che un tasso del 20% viene considerato il valore normale).
Deve poi applicarsi il fattore P della formula tedesca, teso a ridurre la quota di valore dell’invenzione riconoscibile al dipendente sulla base dell’analisi delle tre componenti di cui il fattore stesso è formato e cioè: posizione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6, soluzione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6; mansioni svolte e posizione occupata nell’impresa dal dipendente inventore, cui viene attribuito un valore da 1 a 8.
Laddove non sia possibile calcolare gli utili (anche in maniera ipotetica) derivanti dallo sfruttamento di un brevetto non troverà applicazione la c.d. formula tedesca, bensì una valutazione equitativa che valorizzi gli effetti positivi in favore dell’azienda derivanti dallo sfruttamento di un’area di esclusiva nei confronti dei terzi garantita dalla mera titolarità del brevetto.
L'uso del marchio idoneo a conservare l'esclusiva del titolare sul segno, deve essere connotato da un sufficiente grado di intensità e di stabilità. L' utilizzo del segno che sia effettuato esclusivamente al fine di evitare la decadenza del segno sul mercato (cioè un utilizzo del segno c.d. simulato) oppure un utilizzo meramente sporadico (cioè un utilizzo del segno c.d. occasionale) non sono idonei ad evitare la decadenza. Inoltre, è necessario verificare se l'uso del segno abbia una giustificazione economica, ossia se la condotta del titolare del segno, avente ad oggetto l'utilizzazione del marchio, sia funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa, concretandosi in una effettiva presenza sul mercato dei beni e dei servizi contraddistinti dal marchio del titolare. Ai fini della prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio da parte del titolare, l’art. 121 CPI, nel testo anteriore alla recente riforma, ne poneva l’onere a carico di chi eccepisce la decadenza, prevedendo espressamente che la prova potesse essere offerta con ogni mezzo, ed anche mediante presunzioni semplici. L’onere probatorio deve essere dunque inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto dal marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa. Devono ritenersi idonee a fornire la prova del non uso del segno le ricerche investigative che, realizzate da un soggetto terzo, specializzato in ricerche sull’uso di marchi e brevetti, appaiono condotte in conformità a parametri oggettivi ed espongono i risultati dell'indagine non in maniera parziale. È valorizzabile anche l’assenza di pagine web contenenti il marchio contestato o il prodotto da questo contrassegnati. In considerazione della nozione di uso effettivo del marchio, ai fini della prova deve richiedersi l’allegazione di fatti e circostanze che dimostrino uno sfruttamento del segno finalizzato ad acquisire o mantenere quote di mercato nei settori di prodotti o servizi interessati. In particolare, il giudizio sulla sussistenza di un uso effettivo deve tenere conto della natura dei beni per i quali il segno è stato registrato, delle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché dell’ampiezza e della frequenza del suo uso.
Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l'attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.
Non può essere pronunciata la decadenza per non uso di un marchio ove esso sia stato effettivamente utilizzato in una forma che si differenzia per particolari del tutto trascurabili e sostanzialmente irrilevanti o per mere variazioni o aggiunte che non alterano il carattere distintivo del marchio oggetto di registrazione.
Sussiste un rischio di confusione tra il pubblico o quantomeno un effettivo rischio di associazione tra imprese quando il prodotto contraffattorio appaia idoneo a richiamare indebitamente, sotto il profilo visivo, l’aspetto distintivo del prodotto contraffatto a prescindere dal fatto che il prodotto contraffattorio rechi un diverso marchio denominativo.
In mancanza di elementi concreti, non è possibile di per sé assumersi come reale una meccanica ed automatica imputazione delle vendite del prodotto contraffattorio a riscontro delle mancate vendite del prodotto originale.
L'azione reale di contraffazione fondata su una privativa (nel caso in esame si trattava di plurimi marchi registrati) può essere esercitata congiuntamente all'azione di tipo obbligatorio finalizzata alla repressione degli atti di concorrenza sleale purché ricorrano gli autonomi presupposti di entrambe le azioni.
Nel contratto di licenza di beni della proprietà intellettuale o industriale, le parti possono prevedere una pattuizione sulle modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino di res prodotte dal licenziatario in costanza di rapporto ma rimaste invendute (altro…)
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da contraffazione di brevetto, è necessario (altro…)