In tema di concorrenza sleale, è onere di chi invoca tutela ex art. 2598 n. 1 c. c. indicare le peculiari soluzione formali che avrebbe acquistato capacità distintiva sul mercato, distaccandosi (altro…)
A seguito di una pronuncia sull’an dell’illecito di contraffazione, nel giudizio avente ad oggetto il solo profilo risarcitorio sono oggetto di indagine giudiziale le sole condotte specificatamente censurate ed oggetto di contraddittorio entro (altro…)
In mancanza di elementi concreti, non è possibile di per sé assumersi come reale una meccanica ed automatica imputazione delle vendite del prodotto contraffattorio a riscontro delle mancate vendite del prodotto originale.
La legittimazione ad agire in contraffazione spetta in via autonoma al licenziatario esclusivo; egli è infatti portatore di un proprio autonomo interesse a poter godere pienamente, nell’ambito della licenza, (altro…)
Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo (altro…)
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
Con riferimento al rischio di confusione, vi sono alcuni particolari del prodotto – compresa la mancanza di indicazione sul paese di origine - che, sebbene possano sfuggire al consumatore, attento solo alla marca e all'aspetto complessivo di questo, non possono non essere percepiti da un venditore professionale (altro…)
Nell'ambito della distribuzione selettiva regolato dall’art. 1, lett. e, del Regolamento Europeo n. 330 /2010 (che riprende, nella sostanza, quanto indicato nell’art. 1, lett. d, del Regolamento Europeo n. 2790/99), il “principio di esaurimento del marchio” (altro…)
La contestazione di concorrenza sleale fondata sul mero fatto che il prodotto del concorrente riprende le caratteristiche salienti del proprio, appropriandosi della combinazione di caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo, è troppo generica e pertanto (altro…)