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La responsabilità risarcitoria dei revisori in qualità di condebitori solidali per danni recati alla società fallita
Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi...

Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sui coobbligati non transigenti in solido (altro…)

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Transazione conclusa dal singolo amministratore condannato in giudizio arbitrale promosso dalla società: insussistenza di regresso verso gli altri amministratori
E’ manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità  promosso dalla società...

E' manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità  promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente alle scelte processuali liberamente assunte dalla parti costituite in giudizio.

Del pari, è da ritenersi  infondata la pretesa del singolo amministratore al regresso da parte degli altri amministratori del pagamento effettuato in esecuzione di un accordo transattivo concluso individualmente con la società, atteso che si tratta di pagamento eseguito per libera scelta negoziale che non potrebbe ridondare in alcun modo in danno di soggetti rimasti estranei alla relativa determinazione.

(nel caso di specie,  la transazione - conclusa a seguito dell'impugnazione del lodo arbitrale da parte dell'amministratore condannato -  escludeva fra l'altro espressamente che soggetti diversi dai paciscenti potessero profittare della stessa ai sensi dell'art. 1304 c.c., rendendo inequivoco che l'accordo atteneva ai soli profili di responsabilità personale del singolo amministratore).

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Transazione fra società e possibilità di poterne profittare in capo ad ex amministratori e sindaci
L’accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l’intero debito o soltanto una quota parte costituisce...

L'accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l'intero debito o soltanto una quota parte costituisce quaestio facti da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l'effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all'effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere.

Ne consegue che della transazione intervenuta tra più società senza limitazione ad una particolare quota interna dell'obbligazione potranno profittare anche altri soggetti chiamati dalla società attrice a rispondere a titolo risarcitorio in qualità di ex amministratori e sindaci delle società convenute, in base all'art. 1304, co. 1.

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