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Clausole di prelazione statutaria e parasociale: conseguenze della violazione e modalità della denuntiatio
L’alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della...

L'alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della società, la quale è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, l'alienazione in violazione di clausola limitativa della circolazione di natura parasociale comporterà la sola responsabilità del socio alienante (inadempiente rispetto al patto parasociale), senza che sia ravvisabile alcuna conseguenza sul piano dell'organizzazione sociale.

La denunciato (ossia l'inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell'art. 1326 c.c. al terzo cessionario) deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1350 c.c. I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell’affare e di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione; esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un’indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.

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La clausola di esclusiva e la sua opponibilità ai terzi
L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società,...

L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società, non implica l’obbligo di corrispondere a quest’ultima alcun compenso nemmeno nel caso in cui la società titolare dell’esclusiva abbia informato in passato, nell’ambito di altre e diverse manifestazioni, la seconda società dell’esistenza del contratto; infatti il mero invio alla seconda società di una raccomandata a cui sia seguita, tempo dopo e in occasione di altre e diverse manifestazioni, l’esibizione dell’artista in questione non costituisce accettazione per facta concludentia di una proposta contrattuale avente durata sine die.

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La delibera di aumento del capitale, la sottoscrizione e il conferimento
L’art. 2704 c.c. non risulta applicabile al negozio di sottoscrizione della quota di aumento di capitale, assoggettato, invece, alla disciplina...

L’art. 2704 c.c. non risulta applicabile al negozio di sottoscrizione della quota di aumento di capitale, assoggettato, invece, alla disciplina speciale dettata per le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione. Invero, ai libri sociali non è applicabile l’art. 2704 c.c. circa la data della scrittura privata, perché le annotazioni eseguite non sono soggette a sottoscrizione e la tenuta dei libri stessi e la loro efficacia probatoria è regolata da norme particolari.

La vicenda modificativa dell’atto costitutivo derivante dall’aumento del capitale sociale a pagamento, si struttura in tre momenti: la deliberazione, la sottoscrizione e il conferimento.

La deliberazione di aumento di capitale non è self executing, non essendo idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale, ma necessita, ai fini della sua attuazione, del compimento di ulteriori atti anche unilaterali o atipici e, segnatamente, dei negozi di sottoscrizione, quale forma di dichiarazione della volontà di adesione dei soci o, eventualmente, di terzi all’incremento quantitativo del capitale approvato, che non coincide con la manifestazione di voto espressa dal socio durante l’assemblea.

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore, o il terzo, e la società, per il tramite dell’organo amministrativo; quindi, la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio, o del terzo, come una accettazione, secondo lo schema dell’art. 1326 c.c. Del resto, la necessaria contestualità del versamento, prevista dall’art. 2481 bis, co. 4, c.c. non inficia le suesposte considerazioni, dovendosi ritenere che tale contestualità sia stata dettata proprio al fine di assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio, o del terzo (se consentito), e che, comunque, si riferisca alla fase esecutiva del contratto. Mentre in sede di costituzione della società a responsabilità limitata il versamento del venticinque per cento del capitale all’organo amministrativo assurge ad un requisito di perfezionamento del contratto di sottoscrizione delle quote di partecipazione, esso, invece, in sede di aumento di capitale, costituisce una mera esecuzione di tale contratto perfezionatosi con il semplice consenso.

Il conferimento della quota di aumento del capitale sottoscritta rileva quale momento esecutivo del contratto, il cui inadempimento può essere eccepito, al fine di un eventuale giudizio di responsabilità scaturente dalla violazione della regola di comportamento, in ossequio al principio di relatività degli effetti del contratto statuito dall’art. 1372 c.c. soltanto dalle parti contrattuali e non, di certo, dal terzo rispetto alle vicende negoziali.

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Incompetenza territoriale della Sezione Specializzata in materia di impresa
A norma dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a contratti è competente il Giudice del luogo in cui è...

A norma dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a contratti è competente il Giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione. Poichè il contratto si considera concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.) , il foro competente è quello del luogo in cui tale accettazione è pervenuta a conoscenza del proponente. In mancanza di prova diversa, qualora il documento contrattuale risulti stipulato in un determinato luogo è ad esso che occorre far riferimento per determinare la competenza territoriale.

La competenza territoriale per le cause relative alla responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. si determina in base al forum rei (artt. 18-19 c.p.c.) e al forum delicti (art. 20 c.p.c.), attraendo a sé le cause connesse in forza dell’art. 3 D.Lgs. 168/2003.

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Diritto dell’amministratore alla percezione dell’indennità per cessazione dalla carica convenuta nell’ambito di un “directorship agreement” oggetto di contratto preliminare e mancata stipulazione del contratto definitivo
Il contratto relativo alla disciplina del compenso e dei diritti degli amministratori di una società azionaria in caso di cessazione...

Il contratto relativo alla disciplina del compenso e dei diritti degli amministratori di una società azionaria in caso di cessazione dell’incarico (c.d. “directorship agreement”) che la società e gli amministratori, tra gli altri, si sono obbligati a concludere (altro…)

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Inidoneità della delibera che ha approvato la richiesta di un finanziamento ai soci a fondare un credito della società verso il singolo socio, in assenza di sua successiva adesione
La delibera dell’assemblea di s.r.l. avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento non appare di per sé idonea a fondare alcun...

La delibera dell'assemblea di s.r.l. avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della società verso il singolo socio, occorrendo una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di quest'ultimo (altro…)

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Parametri per la configurabilità dell’abuso di dipendenza economica
In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, al fine del decorso del termine per la...

In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve essere “legale” ovvero acquisita (altro…)

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Natura ed effetti del negozio di sottoscrizione in sede di aumento di capitale. Forma degli impegni assunti dalla pubblica amministrazione.
L’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo...

L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell'aumento deliberato.

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurasi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Deve precisarsi che il contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale e che, ove la legge preveda la consensualità come meccanismo regolatore per un certo assetto negoziale, le parti non possono ad esso derogare creando un corrispondente modello reale atipico.

La manifestazione di volontà del socio o del terzo di voler procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale non è soggetta a forme particolari, non essendo al riguardo le stesse prescritte dalla legge, e che l'esercizio di tale diritto può desumersi anche da comportamenti concludenti: l'importante è che l'esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare.

Tali principi devono tuttavia coordinarsi con i principi che regolano i rapporti contrattuali nei quali sia parte una pubblica amministrazione. Poiché la pubblica amministrazione non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dall'art. 97 Cost. e assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria. La regola della necessaria forma scritta, a pena di nullità, dei contratti nei quali sia parte una pubblica amministrazione è applicabile anche all'assunzione, da parte dello Stato o di enti pubblici, di partecipazioni in società di capitali perché tali partecipazioni, oltre che costituire negozi giuridici, comportano l'assunzione di impegni verso la società.

 

 

 

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Concordato preventivo: procedura per l’individuazione del “miglior” offerente e momento perfezionativo del negozio traslativo.
L’art. 36 l.f. consente il reclamo contro atti di amministrazione del curatore e deve ritenersi applicabile anche in caso di...

L'art. 36 l.f. consente il reclamo contro atti di amministrazione del curatore e deve ritenersi applicabile anche in caso di concordato preventivo. (altro…)

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