Il nome a dominio non coincide con il mero strumento informatico di indirizzo elettronico, che consente all’utente di accedere al sito dallo stesso dominio contrassegnato, ma si atteggia quale segno distintivo ormai tipico, con la funzione di identificare il titolare all’interno della rete telematica e di attirare l’attenzione degli utenti per invogliarli a visitare il sito a questi riferibile.
Alle associazioni private non esercenti attività d’impresa, nel cui genere debbono essere collocate le federazioni sportive, è garantita la tutela del nome, ai sensi dell'art. 7 c.c., e del nome di dominio; ne consegue che è contrastabile mediante i rimedi previsti dall’art. 7 c.c. (azione inibitoria e risarcitoria) qualsiasi forma di utilizzo del nome altrui che sia illecita (ossia indebita, in quanto non autorizzata dalla persona titolare del nome, né altrimenti giustificata) e che generi la possibilità di un pregiudizio, potendo esso consistere anche solo in una situazione di confusione o semplice confondibilità.
Anche un soggetto che non sia titolare di un segno distintivo direttamente leso ai sensi dell’art. 22 c.p.i. può agire per ottenere la revoca o il trasferimento del dominio da altri registrato con abuso sul proprio nome, purché riesca a dimostrare la mala fede del registrante, e ciò a prescindere dalla natura non commerciale del soggetto leso.
Sussiste la mala fede laddove il dominio sia stato registrato al fine (I) di rivenderlo all’avente diritto a prezzo maggiorato, (II) di impedire all’avente diritto di utilizzarlo e (III) di confondere il pubblico, ledendo l’identità dell’avente diritto e sfruttando la confusione con il nome per trarne un vantaggio indebito e parassitario.
La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui ne costituisce una contraffazione poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Se l’adozione dell’altrui segno distintivo come domain name è considerata illecita dall’autorità giudiziaria, la sanzione applicabile è anzitutto quella dell’inibitoria, che viene tipicamente rivolta sia al titolare del sito internet, sia alla autorità preposta alla registrazione, sia al service provider, e può tradursi in un ordine di eliminazione del sito.
Nell'ambito di un procedimento cautelare, la dichiarazione di adempiere e/o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venire automaticamente meno il periculum in mora, ben potendo (altro…)
L'art. 133 c.p.i. è norma dettata per i nomi a dominio ed ha carattere speciale, per tale ragione non è suscettibili di applicazione estensiva. Né ad un simile effetto può valere (altro…)