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Forma scritta e manifestazione espressa per configurare un’elezione di domicilio speciale
Affinché possa ritenersi configurata un’elezione di domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c., non è sufficiente la mera dizione, all’interno...

Affinché possa ritenersi configurata un’elezione di domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c., non è sufficiente la mera dizione, all’interno del testo della lettera raccomandata A/R, dell’indirizzo dello studio legale da cui la missiva è stata spedita, essendo ex lege richiesta la forma scritta dell’atto di elezione nonché la manifestazione espressa, esplicita ed inequivoca della volontà del soggetto di voler utilizzare il luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti correlati ad un determinato affare. Ne consegue che, avendo l’accettazione dell’offerta di acquisto di partecipazioni sociali natura di atto unilaterale recettizio, non può dirsi correttamente esercitato il diritto di prelazione del socio che comunichi l’accettazione ai soci alienanti tramite spedizione di lettera raccomandata A/R presso indirizzi che l’ordinamento considera come non idonei alla ricezione ai fini dell’applicabilità dell’art. 1335 c.c., essendo luoghi non rientranti nella sfera di dominio o di controllo dei destinatari dell’atto.

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Società cooperativa e dies a quo del termine di prescrizione ex art. 2536 c.c.
Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati...

Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati da parte del socio recedente, previsto all'art. 2536 c.c., decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso ex 2532, comma 3, c.c.

Non può invece recepirsi la diversa interpretazione che ravvisa il dies a quo del termine prescrizionale (o decadenziale) di cui all'art. 2536 c.c. nel momento di liquidazione della quota del socio receduto, sia perché il dato letterale della norma fa riferimento alla verificazione del recesso, dell'esclusione o della cessazione, portando a ritenere che si debba fare riferimento al momento di efficacia di tali eventi; sia perché la richiesta del conferimento e la liquidazione della quota sociale a seguito di risoluzione del rapporto sono eventi diversi e non riconducibili ad un unica fattispecie, sicché non può essere accolta l’interpretazione che àncori il dies a quo della prescrizione (o decadenza) riferita ai conferimenti al momento della liquidazione della quota sociale.

L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.

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Onere della prova in tema di consegna della documentazione sociale al nuovo amministratore
In un giudizio in cui è oggetto di contestazione l’avvenuta consegna (mediante invio di plico raccomandato) della documentazione relativa alla...

In un giudizio in cui è oggetto di contestazione l’avvenuta consegna (mediante invio di plico raccomandato) della documentazione relativa alla gestione di una società da parte del precedente amministratore al nuovo organo gestorio, una volta che il primo abbia fornito la prova della consegna del plico, il nuovo amministratore è tenuto a effettuare una specifica contestazione circa il relativo contenuto, non potendo limitarsi alla mera negazione che il plico contenesse i documenti indicati dal mittente. Il destinatario, dunque, al fine di negare la ricezione della documentazione sociale, è onerato di dimostrare il diverso contenuto ricevuto con quel plico ricevuto. Infatti, la lettera raccomandata o il telegramma (anche in mancanza dell’avviso di ricevimento) costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso; pertanto, spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

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Spedizione dell’avviso di convocazione e presunzione di valida convocazione dell’assemblea
La conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di società a responsabilità limitata risulta presunta ex art. 1335 c.c. quando...

La conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di società a responsabilità limitata risulta presunta ex art. 1335 c.c. quando il documento contenente l’atto sia pervenuto al luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del socio, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell'atto.

In mancanza di impugnazione di falso, l’attestazione di restituzione dell’avviso di spedizione al mittente per irreperibilità del destinatario (che non è equiparabile a mancata notificazione) non vale a privare di ritualità l’avviso effettuato.

Salvo che l'atto costitutivo della società non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

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Esercizio del diritto di recesso mediante spedizione di lettera raccomandata priva di avviso di ricevimento
Il diritto di recesso deve ritenersi validamente esercitato anche mediante spedizione di lettera raccomandata priva di avviso di ricevimento. Infatti,...

Il diritto di recesso deve ritenersi validamente esercitato anche mediante spedizione di lettera raccomandata priva di avviso di ricevimento. Infatti, la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto.

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Recesso ad nutum del socio di S.r.l. per indeterminatezza della durata della società e decorrenza degli effetti
La dichiarazione di recesso inviata all’organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente...

La dichiarazione di recesso inviata all'organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente per compiuta giacenza, in quanto atto unilaterale recettizio (altro…)

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Prova di avvenuta convocazione di assemblea
La deliberazione di assemblea di società di capitali deve ritenersi nulla per difetto di convocazione anche quando la convocazione sia...

La deliberazione di assemblea di società di capitali deve ritenersi nulla per difetto di convocazione anche quando la convocazione sia stata omessa in riferimento a un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto influire (altro…)

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L’esclusione del socio dalla cooperativa comporta la risoluzione di diritto del negozio di assegnazione in godimento di alloggio sociale
La delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società cooperativa dispone l’esclusione di un socio per comportamenti incivili,...

La delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società cooperativa dispone l'esclusione di un socio per comportamenti incivili, insalubri e violenti è atto unilaterale recettizio: una volta notificata e non opposta nei termini di legge, essa comporta il definitivo scioglimento del rapporto sociale ma anche, ai sensi di una legittima previsione dello Statuto sociale, la risoluzione di diritto del relativo negozio di assegnazione in godimento di alloggio sociale. Il socio escluso va dunque condannato al rilascio immediato dell'unità immobiliare che senza titolo continui a detenere, mentre non deve corrispondere alcuna indennità per l'occupazione successiva alla consolidazione della delibera quando manchi la prova che sia egli stesso ad occuparlo o altri ma con il suo consenso. 

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