Ricerca Sentenze
Violazione della buona fede e nullità virtuale delle clausole contrattuali
La violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, anche se derivante da norme imperative, non comporta, salvo espressa...

La violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, anche se derivante da norme imperative, non comporta, salvo espressa previsione di legge, l’invalidità del negozio e, in particolare, la sua nullità, non interessando il contenuto strutturale del contratto stesso, ma potendo dar luogo, al più, a responsabilità contrattuale o precontrattuale.

La clausola che attribuisce al debitore la discrezionalità nella modulazione temporale dei pagamenti concerne unicamente le modalità esecutive dell’obbligazione, ha natura accessoria e non incide sul contenuto o sulla struttura del contratto, con conseguente insussistenza di una nullità virtuale.

Leggi tutto
Responsabilità precontrattuale ed abbandono delle trattative
La responsabilità precontrattuale non è integrata nel caso di abbandono delle trattative qualora esso risulti giustificato dal mancato raggiungimento di...

La responsabilità precontrattuale non è integrata nel caso di abbandono delle trattative qualora esso risulti giustificato dal mancato raggiungimento di un accordo tra le parti in relazione ad elementi essenziali del contratto, poiché, nel corso delle trattative, le parti conservano la piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto. Ne consegue che non è possibile imputare al contraente che ha interrotto le trattative una condotta connotata da mala fede, e quindi contraria all’art. 1337 c.c. Per tale ragione, il comportamento di quest'ultimo non può essere considerato fonte di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale.

[Nel caso di specie, all'abbondano delle trattative conseguiva la stipulazione del contratto con altro soggetto e l'abbondano è stato motivato nel mancato compiuto accordo delle parti in punto di corrispettivo e di altre condizioni contrattuali da ritenere essenziali in una trattativa per la conclusione di un contratto di appalto].

Leggi tutto
Omessa sottoscrizione dell’aumento di capitale: perdita della qualità di socio e impossibilità di esercizio del recesso
Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può...

Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può essere esercitato solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del termine di durata della società. In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, lo stato di liquidazione non si determina automaticamente con la scadenza del termine, ma solo con l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., non potendo la prosecuzione di fatto dell’attività integrare una revoca implicita dello stato di liquidazione.

Il socio che, a seguito dell’azzeramento del capitale per perdite e del contestuale aumento deliberato ex art. 2482-ter c.c., ometta di sottoscrivere la quota di propria spettanza perde la qualità di socio e, con essa, anche la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.

Leggi tutto
Diritto d’autore e tesi di dottorato: qualificazione giuridica, paternità dell’opera e consenso alla pubblicazione
Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o...

Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o stilistici e non comportino apporti creativi autonomi e sostanziali, non sono idonee ad attribuire la qualità di autore o coautore dell’opera.

La qualificazione di un’opera come derivata ai sensi dell’art. 4 l.d.a. richiede una rielaborazione dell’opera originaria con apporti personali dotati dei requisiti di novità e creatività, non potendo a tal fine rilevare revisioni meramente formali o stilistiche.

L’autore dell’opera scientifica è l’unico titolare del diritto di autorizzarne la pubblicazione e la cessione dei diritti di sfruttamento economico, per i quali l’art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ad substantiam, e può legittimamente revocare il consenso ove non sia posto in condizione di valutare le modifiche apportate all’opera.

Il rifiuto dell’autore di consentire la pubblicazione della propria opera non integra responsabilità aquiliana né precontrattuale, in assenza di un accordo vincolante o di un affidamento giuridicamente qualificato.

 

Leggi tutto
Responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e obblighi di trasparenza del mandatario
Nell’ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi...

Nell'ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi è responsabile, per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, nei confronti del mandante, ove il mandatario non rappresenti in modo fedele il corso delle interlocuzioni con il terzo, e nei confronti del terzo, ove il mandatario non rappresenti correttamente le posizioni del mandante.

Leggi tutto
Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

Leggi tutto
Contratto di prestazione artistica e responsabilità precontrattuale
Non può ritenersi concluso un contratto di prestazione artistica qualora nessun elemento porti a ritenere che la volontà delle parti...

Non può ritenersi concluso un contratto di prestazione artistica qualora nessun elemento porti a ritenere che la volontà delle parti – peraltro nemmeno direttamente manifestata dalle parti contrattuali stesse ma solo dai soggetti che conducevano informalmente le trattative – si fosse consolidata in maniera attendibile in merito a tutti i punti essenziali del contratto, risultando di fatto non provato che vi fosse concorde ed esplicita pattuizione anche in merito alla misura del compenso e del rimborso spese che costituiva, nella specie, il profilo specifico sul quale le trattative si erano imperniate.

L'evocazione di un profilo di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., ove accertato, comporta come conseguenza l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può tuttavia venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al c.d. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

Leggi tutto
Cessione quote: recesso dalle trattative dopo la due diligence e responsabilità pre contrattuale
Il recesso dalle trattative [nel caso di specie, relativamente ad un contratto di cessione di quote di S.r.l.] può essere...

Il recesso dalle trattative [nel caso di specie, relativamente ad un contratto di cessione di quote di S.r.l.] può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo. In particolare, affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che: (i) tra le parti siano in corso trattative; (ii) le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; (iii) la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; e (iv) pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto. A tale riguardo, perché le trattative possano considerarsi affidanti, è necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto, come la natura delle prestazioni o l’entità dei corrispettivi [nel caso di specie, applicando i suddetti principi, il Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità precontrattuale dato che: (i) l'interruzione delle trattative, pur avvenuta dopo una lunga due diligence, è intervenuta prima che le parti trovassero un accordo sul prezzo (ii) parte acquirente non aveva fatto ragionevole affidamento sulla positiva chiusura delle trattative].

Leggi tutto
Responsabilità precontrattuale e violazione degli obblighi di buona fede nei contatti di cessione di quote sociali
La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente...

La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente il compendio dei beni di cui la società è proprietaria. Di conseguenza, le garanzie ex art. 1492 e 1497 c.c. non operano relativamente alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale, a meno che il cedente la partecipazione abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo, ovvero abbia agito con dolo.

In caso di contratto di cessione di partecipazioni, l’obbligo risarcitorio che l’art. 1440 c.c. pone in capo al contraente in mala fede, suppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma della menzogna o della semplice reticenza qualificata sulle qualità della partecipazione ceduta, tali che senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni diverse da quelle pattuite. In merito al profilo probatorio, in tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.

Dunque, l’azione risarcitoria ex art. 1440 c.c. presuppone una responsabilità di natura precontrattuale che impone all’attore di provare la “condotta illecita” posta in essere dall’altro contraente ovvero l’esistenza di un raggiro o di “una reticenza qualificata” su un elemento non trascurabile del contratto e, nella specifica ipotesi di cessione di partecipazioni sociali, “sulle qualità della partecipazione ceduta”.

Leggi tutto
Applicabilità dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a. Responsabilità precontrattuale
Nelle controversie relative a cessioni di quote di società estere in cui di discute dell’esatta esecuzione del contratto risulta applicabile...

Nelle controversie relative a cessioni di quote di società estere in cui di discute dell’esatta esecuzione del contratto risulta applicabile non già la lex societatis, ma la lex contractus. Pertanto, relativamente alle problematiche relative all’accertamento dell’esistenza e all’esatta esecuzione del contratto di cessione di partecipazioni è applicabile il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

L'art. 2467 c.c. è applicabile alle s.p.a. chiuse con una struttura societaria ristretta o familiare, dove i soci finanziatori hanno accesso alle stesse informazioni dei soci di una s.r.l., rendendo il loro credito postergabile in caso di squilibrio finanziario della società.

In tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al solo interesse negativo, costituito dal pregiudizio subito per aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto, senza includere il risarcimento per i danni che sarebbero stati evitati o i vantaggi mancati se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. può essere riconosciuta quando le trattative vengano interrotte senza giustificato motivo, causando un danno alla controparte, anche se il contratto non viene concluso.

Leggi tutto
Esclusione degli obblighi informativi precontrattuali in caso di cessione di quote al socio-amministratore della target
L’azione di responsabilità precontrattuale proposta da chi, ai sensi dell’art. 1337 c.c., lamenta la violazione del dovere di comportarsi secondo...

L’azione di responsabilità precontrattuale proposta da chi, ai sensi dell’art. 1337 c.c., lamenta la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative che hanno preceduto la conclusione del contratto di cessione di quote sociali, per mancata informazione di circostanze rilevanti ai fini della valutazione della convenienza dell’affare, è priva di fondamento qualora l'acquirente non sia un soggetto terzo estraneo alla società target, ma il socio di maggioranza, nonché componente dell'organo gestorio, di quest'ultima. In una simile ipotesi, la situazione di compartecipazione di entrambe le parti nella gestione dell’attività sociale della società target esclude la stessa configurabilità a carico di uno dei contraenti di obblighi informativi nei confronti dell’altro.

Leggi tutto
logo