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La specifica approvazione della clausola di recesso e la buona fede nel suo esercizio
La clausola che prevede in capo ad una delle parti la facoltà di recedere ad nutum da un contratto di...

La clausola che prevede in capo ad una delle parti la facoltà di recedere ad nutum da un contratto di distribuzione non rientra nel perimetro dell’art. 1341 c.c. e non richiede la specifica approvazione della controparte qualora: (i) non vi sia prova che il contratto sia stato redatto unilateralmente dalla parte che beneficia della facoltà di recesso, e (ii) non vi sia prova che la predetta clausola rientri nel novero delle condizioni generali di contratto che tale parte applica indefinitamente a tutti coloro che intrattengono con essa tali rapporti.

Il semplice fatto che la controparte abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali non rende contrario a buona fede il recesso ad nutum esercitato in virtù di un’apposita clausola contenuta all’interno del contratto.

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Tutela cautelare nel franchising: obblighi post-contrattuali e clausole di non concorrenza
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del...

Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.

La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.

La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale

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Opposizione a decreto ingiuntivo: tra efficacia del foro pattizio esclusivo e preclusione di domande nuove nella memoria ex art. 171-ter c.p.c
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure...

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà delle parti di attribuire il carattere dell’esclusività a quel foro; in difetto, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell’eccezione d’incompetenza, di contestare – a pena d’inammissibilità – tutti i fori concorrenti.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 645 c.p.c. e configurabile come fase eventuale e non autonoma del procedimento monitorio, il convenuto in senso sostanziale è tenuto, sin dall’atto introduttivo, a proporre integralmente le proprie difese, comprese le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di cognizione. La memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. è funzionalmente destinata alla proposizione di "domande ed eccezioni che siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni formulate dal convenuto o dal terzo, nonché alla precisazione o modifica delle difese già proposte". Non è invece consentita – risultando inammissibile – la proposizione tardiva di domande autonome e del tutto nuove, fondate su fatti non allegati nell’atto di opposizione, tali da estendere l’oggetto del giudizio e compromettere l’effettività del diritto di difesa della controparte.

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Violazione del patto di non concorrenza e concorrenza sleale: responsabilità e conseguenze
Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non...

Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità", non esclude la legittima predicabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il c.d. terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca, tuttavia, per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c.

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Patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. e accertamento della stipula mediante contratti standard per adesione
In ordine ai limiti contrattuali della concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il...

In ordine ai limiti contrattuali della concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il patto di non concorrenza, disponendo che questo debba essere circoscritto, in via alternativa, a una determinata zona o a una determinata attività.

L’apposizione di una clausola di non concorrenza in un contratto (nel caso di specie, un contratto di associazione in partecipazione) richiede l’accertamento di una specifica e particolareggiata trattativa sul contenuto della clausola limitativa; trattativa che si esclude nel caso di contratti standard, composti da varie clausole predisposte unilateralmente e sottoscritte per adesione ex art. 1341 c.c.

Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio. Infatti, posto che l’art. 1341 c.c. non si limita a richiedere la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate, con la loro sottoscrizione indiscriminata non sarebbe garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.

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Eccezione di incompetenza per materia in relazione a fideiussioni
Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando: – l’opponente fideiussore non si è limitato...

Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando:
- l’opponente fideiussore non si è limitato ad eccepire la nullità per violazione della normativa antitrust in via di eccezione riconvenzionale (nel caso di eccezione riconvenzionale diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può esaminarla, senza che scatti la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese), ma ha chiesto in via principale la dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione, perché riflettente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI;
-la competenza per materia spetta alle sezioni specializzate dei Tribunali delle Imprese;
- ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 287/90 “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L’art. 3 lett. “c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e
introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. “c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)”.

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Indennizzo a carico del venditore di partecipazione sociali ed a favore dell’acquirente nell’ipotesi di emersione di passività sociali sopravvenute successivamente al contratto di cessione
Qualora, in virtù di un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la parte alienante abbia espressamente assunto nei confronti dell’acquirente...

Qualora, in virtù di un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la parte alienante abbia espressamente assunto nei confronti dell’acquirente una specifica obbligazione di “indennizzo” per il caso in cui fossero emerse nel patrimonio della società le cui quote sono state cedute passività ulteriori rispetto a quelle considerate in sede di trattative, la stessa (altro…)

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Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per...

Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. - come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 - , prevede (altro…)

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Violazione di patto di non concorrenza e riconduzione ad equità della penale contrattualmente pattuita.
L’esercizio del potere di diminuire equitativamente la penale si fonda sul presupposto che il giudicante debba valutare, nel caso concreto,...

L'esercizio del potere di diminuire equitativamente la penale si fonda sul presupposto che il giudicante debba valutare, nel caso concreto, se la quantificazione della clausola penale consenta di mantenere l'equilibrio contrattuale, rispettando l'interesse del (altro…)

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Vessatorietà delle clausole di foro esclusivo contenute in contratti commerciali e natura delle clausole di “patronage”
Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle...

Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cd. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto da parte dell’oblato – solo quando sia destinato a regolare (altro…)

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