Il giudice può rideterminare, integrando la relativa disposizione dello statuto consortile secondo i dettami della buona fede oggettiva (art. 1374 cod. civ.), nonché interpretandola secondo il canone di buona fede (art. 1366 cod. civ.), la misura del corrispettivo dovuto dal consorziato per il recesso dal consorzio (altro…)
Secondo un'interpretazione di buona fede del contratto quando la grandezza cui è parametrato il prezzo di cessione delle quote di società è influenzabile da una parte (nella specie, l'acquirente con le politiche di bilancio) appare corretto che le grandezze considerate siano ridimesionate onde mantenere costante la valutazione effettuata dai nuovi soci con quelle effettuate in precedenza, poichè diversamente non vi sarebbe quella oggettività degli indicatori cui le parti volevano fare riferimento.
Quando in un contratto di cessione di quote sociali è prevista una garanzia relativa alla generica inesistenza di debiti verso soci e/o verso terzi, seguita da quella di un altrettanto generico obbligo di rimborso, quest'ultima - in virtù del principio di interpretazione secondo buona fede - deve intendersi in maniera esattamente corrispondente all'ambito delle (prime) garanzie concesse.
Un eccesso di ricapitalizzazione difficilmente può considerarsi pregiudizievole alla società, il che induce a valutare con tutta la necessaria prudenza le denunzie di abusività dell'aumento che provengano da soci di minoranza. Occorre una valutazione assai rigorosa del denunciato abuso di maggioranza, in quanto, per essere tale, è necessario abbia come precipuo, se non unico fine, quello di arrecare danno alla minoranza.
In applicazione del principio di esecuzione in buona fede del contratto, va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla restituzione di documentazione contrattuale, commerciale e contabile, limitatamente alla documentazione formatasi (altro…)