La clausola pattizia che obbliga a rendere vincolante il patto parasociale anche nei confronti dei successori mortis causa esclude che il patto sia automaticamente efficace nei confronti degli eredi (perché diversamente la clausola sarebbe inutile).
Il rappresentante comune degli azionisti esercita i poteri incorporati nelle azioni , fra i quali non è compreso quello di aderire a un patto di sindacato. Non costituiscono significativi indizi della volontà di aderire al patto di sindacato la mancanza di contestazione alle convocazioni delle riunioni del sindacato , cosi come la partecipazione alle riunioni dello stesso.
La clausola con cui le parti si obbligano a rendere vincolante il patto parasociale anche nei confronti degli eredi non configura un patto successorio e quindi non è nulla per violazione dell’art 458 cc (in quanto va interpretata nel senso che gli stipulanti hanno semplicemente promesso l’obbligazione di terzi e cioè l’adesione all’accordo di coloro che sarebbero diventati eredi).
L’eccessività della penale deve essere valutata con riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento: pertanto non è manifestamente eccessiva una penale di importo pari al 10 % del patrimonio sociale, prevista per un inadempimento che comporti la perdita del controllo della società da parte dei soci sindacati.
In tema di trasferimento d’azienda, onde accertare se vi sia stato il trasferimento “di un’entità economica organizzata finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo” occorre sussistano una pluralità di elementi (altro…)
Nell’ambito di un’operazione di cessione di quote sociali, dove l’acquirente si adoperi affinché un terzo provveda al pagamento del corrispettivo della cessione medesima, tale impegno non costituisce una promessa del fatto del terzo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., di una pregressa obbligazione bensì un’obbligazione fideiussoria, qualora la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell’adempimento altrui.
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto preliminare non concluso ai sensi dell'art. 2392 c.c. non può introdurre varianti al contenuto dello stesso, ma deve integralmente rispecchiare le previsioni negoziali delle parti. In particolare, qualora il contratto preliminare non abbia ad oggetto un'obbligazione realizzabile in maniera diretta dal contraente (nel caso di specie, cessione di un immobile di proprietà della società contraente mediante cessione delle quote sociali di cui la società, stante il divieto di cui all'art. 2474 c.c., non era né sarebbe mai potuta divenire titolare), bensì sia qualificabile come promessa dell'obbligazione del terzo (ad esempio, i soci della società), il contraente non inadempiente è tenuto ad agire con gli ordinari rimedi previsti per l'inadempimento (indennizzo) e non attraverso l'azione costitutiva ex art. 2392 c.c. che presuppone sempre l'assunzione dell'obbligazione di concludere un contratto mancante allorché il preliminare sia qualificabile come promessa dell'obbligazione o del fatto di un terzo.
La deliberazione consiliare di nomina per cooptazione di un amministratore può prevedere la determinazione del compenso anche per relationem, mediante rinvio ad un accordo allegato (stipulato nel caso di specie fra il neo amministratore e l’azionista di controllo della società). E ciò ovviamente (i) nei limiti dell’ammontare complessivo ex articolo 2389, terzo comma, terzo periodo, del codice civile previamente deliberati dall’assemblea in relazione alla nomina del componente che il cooptato sostituisce e (ii) fermo restando il potere dell’assemblea di determinare un minor compenso in sede di conferma dell’amministratore cooptato (e cioè alla prima assemblea successiva alla cooptazione).
Nel caso di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (nel caso di specie avente ad oggetto l'esecuzione di operazioni straordinarie aventi quali effetto il trasferimento della titolarità di un certo compendio patrimoniale), il promittente dell’obbligazione che sia rimasto del tutto inoperoso non essendosi attivato con la dovuta diligenza, va condannato a rifondere i danni cagionati dal suo totale inadempimento già al primario obbligo di facere diligenter.
L’inadempimento del terzo che si era obbligato con il convenuto a procurare la provvista necessaria per permettere a quest’ultimo di sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dalla società attrice (altro…)
L'accordo tra due società, a loro volta socie al 50% di una holding, contenente specifici impegni e indicazioni programmatiche per l'assegnazione delle attività del gruppo in seguito al progetto di scissione (altro…)
La qualificazione giuridica attribuita dalle parti all’accordo può essere superata dal Giudice, in forza del principio iura novit curia, purché egli ponga a fondamento dell’operazione in parola gli stessi elementi di fatto esposti dalle parti ed il loro oggetto (nel caso di specie, la clausola (altro…)
Deve reputarsi manifestamente infondata la domanda rivolta nei confronti di persona fisica per preteso utilizzo abusivo dello schermo societario là dove risulti che il convenuto (altro…)
Nel sistema vigente le società – ed, in particolare, quelle di capitali – si pongono come soggetti di diritto ben distinti dalle persone dei soci, dotate di un proprio patrimonio e di autonomia patrimoniale perfetta. Il che implica che solo colui che abbia la legale rappresentanza della società può validamente contrarre in nome e per conto della stessa, ed impegnare nei rapporti esterni la volontà dell’ente, spendendo la qualità ed il potere rappresentativo; per converso, analogo potere non può riconoscersi ai soci in quanto tali (nella specie il Tribunale, (altro…)