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La promessa del fatto del terzo e clausola penale
Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri...

Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Mediante la figura negoziale di cui all'art. 1381 c.c. il promittente-debitore si obbliga a che un terzo tenga un comportamento determinato, mentre il terzo rimane estraneo al rapporto obbligatorio e non è vincolato dalla promessa, del tutto irrilevante nei suoi confronti, in quanto res inter alios acta, in ciò trovando applicazione il principio della relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell'obbligazione di "dare" – allorché il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato.

In virtù della clausola penale il creditore è dispensato non solo dall’onere di provare l’entità del danno subito, ma anche dalla prova di aver subito effettivamente un danno.

Al contraente che rivendichi la penale spetta l'onere della prova, oltre che dell'esistenza della relativa clausola, solo dell'effettivo inadempimento della controparte; non vi è invece alcun onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno, né quanto all'imputabilità dell'inadempimento alla controparte, atteso che è il contraente inadempiente a dovere dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.

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Ritenuta su utili e rivalsa obbligatoria del sostituto d’imposta
In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R....

In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973 integra un’ipotesi di rivalsa obbligatoria ex art. 64 del medesimo decreto, con conseguente insussistenza di margini per patti derogatori volti a trasferire definitivamente l’onere fiscale in capo alla società. Ne consegue che, ove la società abbia corrisposto ai soci gli utili al lordo senza operare la ritenuta e abbia successivamente provveduto al relativo versamento all’Erario, essa ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del socio per il recupero dell’importo corrispondente, configurandosi un credito restitutorio.

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Risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote
In caso di controversia vertente sul contratto di cessione di quote di s.r.l., nel quale compaiono autonomi e distinti accordi...

In caso di controversia vertente sul contratto di cessione di quote di s.r.l., nel quale compaiono autonomi e distinti accordi tra due diversi cedenti con un cessionario comune, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tale da richiedere che la risoluzione sia pronunciata anche nei confronti dell’altro cedente in relazione al rapporto intercorso con il cessionario, atteso che le varie manifestazioni di volontà non si sono fuse in un intento comune.

La risoluzione di diritto del contratto conseguente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c. 2 c.c. opera indipendentemente da qualsivoglia valutazione di importanza dell’inadempimento, essendo la gravità oggetto di previa tipizzazione negoziale. La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.

Affinché la clausola risolutiva espressa sia configurabile e validamente pattuita, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate. Costituisce invece una mera clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto.

In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., l’invocazione di uno stato di difficoltà economica determinato dall’emergenza pandemica Covid-19, tale da aver impedito al debitore di adempiere alle obbligazioni contrattuali, comporta che gravi su quest’ultimo l’onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e (presunta) causa di impossibilità sopravvenuta ai fini di una ipotetica esclusione di responsabilità.

L’eccezione di manifesta eccessività della clausola penale e la contestuale domanda di riduzione della stessa ad equità integrano attività di mera difesa, non soggetta a preclusioni, posto che il potere di riduzione della penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essere esercitato anche d’ufficio essendo previsto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela.

Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell’art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall’interesse del creditore all’adempimento, tenuto conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto.

Il socio che faccia valere in giudizio il danno reputazionale della società è carente di legittimazione attiva atteso che il pregiudizio è patito dalla società e non direttamente dai soci. Alla sola società spetterebbe, in ipotesi, il relativo credito risarcitorio.

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Inadempimenti reciproci e risoluzione del contratto: il caso ‘Getting Louder’
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate...

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, il Giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.

Nel caso di risoluzione per inadempienze reciproche, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, controparte invochi l’eccezione di inadempimento (o in caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto), il Giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere a una valutazione comparativa e unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati e apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.

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Riproduzione di modellini Ferrari e requisiti del carattere creativo e del valore artistico dell’opera del disegno industriale
Il potere di riduzione della clausola penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., è funzionale alla tutela dell’equilibrio...

Il potere di riduzione della clausola penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., è funzionale alla tutela dell’equilibrio contrattuale, fatto – questo – che, essendo di interesse generale, legittima l’esercizio della potestà anche d’ufficio, ferma la necessità di previo assolvimento di oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività. Il criterio per esercitare il potere di riduzione non è mai, però, la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, quanto piuttosto l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione specifica cui ha diritto. Al di fuori del caso di manifesta eccessività della penale rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento della prestazione (e non rispetto al danno arrecatogli dall’altrui inadempimento), un esercizio disinvolto del potere di riduzione da parte del giudice finirebbe, infatti, per creare un incentivo economico all’inadempimento, privando la penale della sua capacità di stimolare le parti al rispetto degli impegni assunti in ambito negoziale e di prevenire il contenzioso, con ricadute positive in termini di diminuzione delle cause civili e di semplificazione del processo.

In tema di segni distintivi, qualora sia registrato un marchio per autoveicoli dotato di rinomanza, l’apposizione da parte di un terzo che realizza modellini di autovetture, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a tale marchio sulle miniature di tali prodotti, al fine di riprodurre fedelmente gli stessi, non è scriminata dall’art. 21, co. 1, lett. b) c.p.i, poiché il segno utilizzato non è un segno distintivo dei modellini, ma un elemento ornamentale degli stessi, spettando, dunque, al giudice di merito accertare in concreto, e in base ad una valutazione fattuale, se l’uso del marchio altrui, effettuato in funzione non distintiva, rechi comunque pregiudizio alle altre funzioni (pubblicitaria ed evocativa). Esclusa l’applicazione della esimente, l’uso del marchio altrui unitamente al proprio è ammesso nei limiti in cui le modalità concrete di tale uso non inducano il mercato in confusione circa la provenienza del bene [nel caso di specie, l’apposizione ben visibile del marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala è stato ritenuto tale da escludere – con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi rischio di confusione circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura].

Quando la forma (intesa come pregio estetico) del prodotto concorre con altri elementi (le caratteristiche tecniche ed economiche) nella scelta del consumatore, essa diviene elemento importante che conferisce “valore sostanziale” al prodotto ai sensi dell’art. 9 c.p.i. La nozione di forma (o altra caratteristica) che dà un “valore sostanziale” al prodotto è riferita alla forma che conferisca un valore di mercato al prodotto, un fattore attrattivo aggiuntivo, in grado comunque di influenzare “in larga misura” le scelte d’acquisto del consumatore, ma non necessariamente e soltanto in maniera prevalente.

La nozione di opera del disegno industriale, prevista dall’art. 2, n. 10 l.d.a., richiede la compresenza dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico. A tal riguardo, il carattere creativo non implica novità assoluta dell’opera di design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore, mente la valutazione del valore artistico va effettuata caso per caso, facendo leva su indicatori di natura oggettiva, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali, ad esempio, il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista. Inoltre, le opere del disegno industriale, anche se in origine concepite come oggetti destinati ad una riproduzione seriale, possono acquisire in seguito un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici [nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari e, segnatamente, per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa].

La nozione di opera del disegno industriale, che richiede la compresenza dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico, si differenzia dalla nozione di “opera” di cui alla direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione del diritto d’autore, così come interpretata dalla giurisprudenza europea, che pone, invece, l’accento sul requisito del carattere creativo o dell’originalità ed implica l’esistenza di un oggetto originale, nel senso che l’oggetto deve rappresentare una creazione del suo autore in quanto ne riflette la personalità, manifestando scelte libere, originali e creative. La tutela dei disegni e dei modelli, da una parte, e la tutela garantita dal diritto d’autore, dall’altra, perseguono, infatti, obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi distinti, sicché se un design può essere considerato quale opera dell’ingegno, allora esso potrà godere della tutela autorale, non essendo necessario, ai sensi della legislazione europea, che ricorra l’ulteriore requisito costituito dall’effetto visivo da loro prodotto e rilevante da un punto di vista estetico.

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Accordo di separazione degli interessi patrimoniali dei soci ed eccessiva onerosità della penale
Ai fini dell’apprezzamento dell’eccessività dell’importo fissato con clausola penale inserita in un accordo di separazione di interessi patrimoniali di due...

Ai fini dell'apprezzamento dell'eccessività dell'importo fissato con clausola penale inserita in un accordo di separazione di interessi patrimoniali di due soci, occorre valutare l'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito.

In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull’importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

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Attività ispettiva del consorzio obbligatorio e dovuta collaborazione
In caso di attività ispettiva del consorzio obbligatorio, la successiva e parziale cooperazione offerta da una società iscritta a seguito...

In caso di attività ispettiva del consorzio obbligatorio, la successiva e parziale cooperazione offerta da una società iscritta a seguito dell'intervenuta irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte di quest'ultimo (confermata da decreto ingiuntivo esecutivo), non è sufficiente ai fini della revoca della stessa.

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