La mera coincidenza soggettiva del ruolo di amministratore unico di due società in reciproco rapporto negoziale non è di per sé idonea, in assenza di ulteriori elementi, ad assurgere ad ipotesi di conflitto di interessi censurabile ai sensi degli artt. 2475 ter e 2476 c.c., dovendosi riscontrare in concreto la portata lesiva del conflitto, tale per cui all'utile della società avvantaggiata corrisponda il sacrificio dell'altra società danneggiata. Viceversa, il conflitto di interessi non produttivo di danno, si risolve in una mera situazione potenzialmente lesiva, che potrà, certamente, assumere autonomo rilievo sul piano deontologico, ma che, sul piano civilistico, non determina l’insorgenza di alcun obbligo risarcitorio.
L’amministratore unico di una società di capitali che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell’altra parte contrattuale si trova in una condizione parificata alla conclusione del contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. Tale circostanza (altro…)
Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell'ipotesi di cessione di quote di s.r.l. posta in essere dal falsus procurator. A riguardo, con riferimento alla analoga fattispecie dell’usucapione abbreviata, (altro…)
Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e 146, co. 2, lett. a, l.fall. avverso gli amministratori della società fallita, il giudicato di cui alla sentenza definitiva (altro…)
Ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria, il riferimento a "diritti relativi al rapporto sociale"implica che venga in rilievo non già il mero fatto dell'eventuale titolarità di partecipazioni sociali, ma piuttosto il "titolo" fatto valere in giudizio. (Nella specie si trattava di azione di restituzione conseguente ad annullamento di contratto professionale e di azione di responsabilità inerente l'esercizio di funzioni di amministratore: titoli che non toccavano in alcun modo i paralleli rapporti sociali). (altro…)
La mancata contestazione da parte dell'attrice rispetto alle difese proposte in sede processuale dalla parte convenuta a seguito della rinuncia al mandato dei relativi procuratori implica, per tutti i fatti dedotti da parte convenuta, il prodursi degli effetti del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c.