Considerato che per senso letterale delle parole deve intendersi tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone - e non già in una parte soltanto - la sussistenza di elementi letterali tra loro non coerenti contenuti nella stessa clausola contrattuale determina la necessità di ricostruire la volontà delle contraenti, non solo sulla base del dato testuale ma anche per mezzo dei vari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
L'obbligo di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative e durante l'esecuzione del contratto, sancito dagli articoli 1337 e 1375 c.c., implica il dovere di comunicare le circostanze rilevanti al fine della stipulazione dell'atto: (altro…)